Oggi 3 giugno le scriventi OO.SS. hanno sottoscritto l’accordo per l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale Covid-19, con le seguenti caratteristiche:
La decorrenza dell’iniziativa coprirà dal 4 al 20 giugno, recuperando anche alcune giornate precedenti in cui sono state attuate sospensioni dell’attività lavorativa per motivi legati all’emergenza coronavirus; copre un numero complessivo di 1500 giornate lavorative, ovvero 11250 ore con decorrenza dal 9 marzo 2020 per 9 settimane anche non consecutive, per la totalità dei 341 dipendenti.
A queste giornate si aggiungono le altre relative al personale distaccato, in virtù dell’analogo accordo sottoscritto in banca MPS.
LE giornate individuate verranno utilizzate maggiormente nei settori più colpiti da calo di volumi o sospensioni lavorative, e per coloro che in condizioni di fragilità non hanno potuto svolgere attività lavorative non remotizzabili. Le restanti giornate verranno distribuite, limitando fortemente l’iniziativa nei settori in cui i carichi di lavoro sono già tornati a livelli significativi e laddove è in corso un affiancamento formativo, salvaguardando comunque la possibilità di poter richiedere fino a tre giornate in mancanza di ferie e banca ore residue al 31.12.2019, concordate con i propri responsabili per i colleghi con particolari situazioni:
• per le c.d. condizioni di “fragilità” che necessitino di particolare attenzione in funzione dell’emergenza (persone con disabilità in situazione di gravità che abbiano esaurito i permessi di legge a disposizione; particolari situazioni di salute opportunamente certificate; convivenza con figli o genitori in stato di immunodepressione congenita o acquisita, patologie croniche o con multimorbilità; ultrasessantenni);
• per i genitori, anche affidatari, di figli fino a 14 anni – in alternanza o il padre o la madre – con autocertificazione attestante la condizione e le inderogabili esigenze dovute all’assenza di altre figure che vi possano provvedere; chi abbia figli o genitori, con disabilità o con altre necessità di assistenza e che non abbiano a disposizione permessi L 104/92, previa richiesta attestante tale condizione.
La comunicazione relativa alle giornate avverrà attraverso i responsabili di settore, con successiva indicazione operativa da parte delle risorse umane.
Resta fermo che tutti i periodi di sospensione dall’attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile fiscale, risultando praticamente neutri a tutti gli effetti sul rapporto di lavoro.
Le Parti hanno concordato di effettuare verifiche con cadenza settimanale a far data dalla sottoscrizione del presente accordo circa l’utilizzo delle giornate di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.