Con sentenza n.14800 della Sesta Sezione Penale, la Corte di Cassazione ha stabilito che è confermato il sequestro per auto-riciclaggio anche se sui i reati presupposto non c’è stato alcun accertamento di responsabilità.
La Corte di Cassazione ricorda quanto affermato con la sentenza n.45052 2019 ossia che in materia di riciclaggio ed auto-riciclaggio non è necessario che l’accertamento del reato presupposto sia cristallizzato in una sentenza di condanna passata in giudicato. E’ invece necessario che il fatto costitutivo di questo reato non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in via definitiva e che il Giudice che procede per il riciclaggio ne abbia incidentalmente considerata l’esistenza. In difetto, venendo meno uno dei presupposti del reato di riciclaggio, l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.
Inoltre la Corte di Cassazione insiste sul concetto che trattandosi di un procedimento di natura cautelare, quindi caratterizzato dall’individuazione non di prove certe sulla commissione del reato, la circostanza che alcuni dei reati presupposto non fossero ancora oggetto di indagini preliminari (e dunque in assenza della necessaria iscrizione nel Registro delle notizie di reato, o che in ogni caso per alcuni di questi fossero in corso le indagini preliminari) non impedisce di accertare incidentalmente la configurabilità, giustificando in questo modo la legittimità del sequestro (come per es. nella confisca per il reato di auto-riciclaggio con reato presupposto l’evasione fiscale).