L’art.24 del Decreto antiriciclaggio chiama i Soggetti obbligati ad applicare sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso, tra gli altri, di “rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono Paesi Terzi ad Alto Rischio”. Si tratta, quindi, di una fattispecie tipica di adeguata verifica rafforzata, prevista dal Decreto legislativo, assieme alle specifiche misure da applicare.
L’art. 25 comma 4bis Dlgs.125/2019, recepimento V Direttiva Europea antiriciclaggio – nei casi di operatività che coinvolga Paesi Terzi ad alto rischio prevede che i Soggetti obbligati devono acquisire informazioni aggiuntive in merito allo scopo del rapporto continuativo, o della prestazione professionale, informazioni sull’origine dei fondi, sulla situazione economico patrimoniale del cliente e del titolare effettivo e le informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste od eseguite. I Soggetti obbligati, devono, anche, assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Una novità rilevante è la necessità del ricorso ad escalation autorizzativa prima di avviare/proseguire/intrattenere un rapporto continuativo, prestazione professionale od effettuare un’operazione che coinvolga Paesi Terzi ad Alto Rischio. La disciplina relativa all’operatività con i Paesi Terzi ad Alto Rischio (10.11.2019 Dlgs.125/2019 recepimento V Direttiva Europea) ha portato con sé importanti impatti in termini strategici, operativi, procedurali (vedasi art. 25 comma 4 ter e quater sulle misure ulteriori da parte delle Autorità di vigilanza di Settore e art. 42 sugli obblighi di astensione).
L’art.1 comma 2 lettera bb Decreto antiriciclaggio definisce i Paesi Terzi ad Alto Rischio i Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio, per come individuati dalla Commissione Europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva.
La lista attualmente in vigore è quella risultante dal Regolamento CE 2016/1675 e ss. modifiche che considera Paesi Terzi ad Alto Rischio 16 Paesi: Afghanistan-Bosnia Erzegovina-Corea del Nord-Etiopia-Guyana-Iran-Iraq-Laos-Pakistan-Siria-Sri Lanka-Trinidad Tobago-Tunisia-Uganda-Vanuatu-Yemen.
La Commissione Europea ha presentato un approccio organico per rafforzar la lotta contro il riciclaggio di denaro. Esso è rappresentato da un piano d’azione articolato contenente le misure che la Commissione adotterà nei prossimi 12 mesi per migliorare l’applicazione, la vigilanza ed il coordinamento delle norme europee in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco.
La Commissione ha inoltre pubblicato una metodologia più trasparente e perfezionata per individuare i Paesi i cui sistemi di lotta al riciclaggio accusano carenze strategiche e che rappresentano minaccia per il sistema finanziario dell’Unione Europea, al fine di garantire una migliore cooperazione con il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (Gafi). La Commissione, inoltre, ha adottato anche un nuovo elenco di Paesi terzi i cui quadri giuridici di lotta contro il riciclaggio accusano carenze strategiche.
In attesa dell’applicazione della metodologia, la Commissione ha rivisto il suo elenco, tenendo conto degli sviluppi intervenuti a livello internazionale a partire dal 2018. Il nuovo elenco è ora meglio allineato a quelli pubblicati dal Gafi e comprende: Bahamas-Barbados-Botswana-Cambogia-Ghana-Giamaica-Maurizius-Mongolia-Myanmar-Nicaragua-Panama-Zimbabwe. Contemporaneamente sono stati tolti dall’elenco: Bosnia-Erzegovina-Etiopia-Guyana-Repubblica Democratica Popolare del Laos-Sri Lanka –Tunisia.
Il Regolamento delegato con cui la Commissione ha modificato l’elenco verrà presentato al Parlamento europeo e al Consiglio per l’approvazione entro un mese (prorogabile di un altro mese). In considerazione della pandemia di coronavirus, il Regolamento con l’elenco di Paesi terzi, con le nuove misure di protezione, si applicherà solo a partire dal 1.10.2020, per garantire che tutti i Soggetti interessati abbiano il tempo di prepararsi adeguatamente. Questo non varrà per la rimozione di Paesi dall’elenco, che entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.