Antiriciclaggio: il gruppo di azione finanziario e le valute virtuali

Il riciclaggio di denaro è un fenomeno sovranazionale che non può essere combattuto solo in campo nazionale. Questo diventa particolarmente vero dal momento che il riciclaggio utilizza sempre di più le valute virtuali, come il Bitcoin.

La reazione ai fenomeni richiede perciò uniformità di comportamenti da parte delle Autorità governative nell’adozione di misure da introdurre nei rispettivi Ordinamenti, sulla base delle prescrizioni e delle linee di intervento desumibili dalla Normativa Comunitaria, direttamente applicabile in Italia, dalle raccomandazioni Gafi (Gruppo d’Azione Finanziario) e dalle Convenzioni e Risoluzioni delle Nazioni Unite.

Il Gafi è stato costituito nel 1989 in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo del G7 tenutosi a Parigi. Il Gafi-Fatf è un Organismo intergovernativo con lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto al riciclaggio dei capitali di origine illecita. Esso elabora Raccomandazioni riconosciute a livello internazionale per il contrasto delle attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l’evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i Sistemi nazionali. Individua inoltre i Paesi con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio, così da fornire al Settore finanziario elementi utili per le analisi del rischio da esso condotte. Il Gafi è composto da 37 Componenti in rappresentanza di Stati ed Organizzazioni regionali, nonché, come osservatori, Organismi finanziari internazionali e del Settore (tra i quali Nazioni Unite, Fondo monetario internazionale, Banca mondiale, Banca centrale europea, Europol ed Egmont).

Nell’ultimo periodo l’attenzione dell’Organo internazionale si è concentrata sulle attività emergenti come le cosiddette “stablecoin” globali o (valute virtuali) le quali potrebbero potenzialmente causare uno spostamento nell’ecosistema di risorse virtuali e avere implicazioni per il riciclaggio di denaro.

Il Gafi, in merito, evidenzia il pericolo possibile derivante dall’adozione da parte del mercato di massa di beni virtuali e trasferimenti da persona a persona, senza la necessità di un intermediario regolamentato. Insieme, questi cambiamenti potrebbero avere gravi conseguenze per la nostra capacità di rilevare e prevenire il riciclaggio di denaro. In termini complessivi, sia le “stablecoin” globali sia i loro fornitori di servizi sarebbero soggetti agli standard Fatf-GafI come beni virtuali e fornitori di servizi di beni virtuali o come beni finanziari tradizionali e loro fornitori di servizi. Non dovrebbero mai essere al di fuori dell’ambito dei controlli antiriciclaggio.

In particolare nelle Raccomandazioni Fatf-Gafi 2012modificate nel giugno 2019, viene espressa la necessità che le Politiche e coordinamento antiriciclaggio, consentano la “Valutazione dei rischi e applicazione di un approccio basato sul rischio” nel particolare mercato virtuale     

I Paesi dovrebbero, poi, identificare, valutare e comprendere i rischi di riciclaggio  di denaro sporco e dovrebbero agire, anche designando un’Autorità od un meccanismo che coordini i rischi e applichi le risorse, volte a garantire che i rischi siano mitigati efficacemente. Sulla base di tale valutazione, i Paesi dovrebbero applicare un approccio basato sul rischio (RBA) per garantire che le misure per prevenire o mitigare il riciclaggio di denaro  siano commisurate ai rischi identificati. Questo approccio dovrebbe costituire una base essenziale per un’allocazione efficiente delle risorse nell’ambito del riciclaggio e dell’attuazione di misure basate sul rischio in tutte le raccomandazioni del Gafi. Le misure da adottare sono le seguenti:

  • Identificazione del cliente utilizzando documenti, dati o informazioni affidabili e indipendenti.
  • Identificazione del beneficiario effettivo ed adozione di misure ragionevoli per verificare lo stesso beneficiario, in modo tale che l’Ente finanziario sia certo di conoscere chi è il beneficiario effettivo. Per le persone giuridiche e le sue articolazioni, il titolare effettivo è da individuarsi nella proprietà e struttura di controllo ed amministrazione del cliente.
  • Comprensione e, se del caso, ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari.
  • Conduzione di due diligence in corso sulle relazioni d’affari e controllo delle transazioni effettuate nel corso di tale relazione per garantire che le transazioni in corso siano coerenti con la conoscenza dell’istituto del cliente e della sua attività.

Il Gafi, inoltre, verifica attivamente le attività emergenti, comprese le “stablecoin” globali, esaminando le caratteristiche ed i rischi, al fine di provvedere ad ulteriori chiarimenti su come gli standard Gafi si applichino alle “stablecoin” globali ed ai loro fornitori di servizi, nonché sulla necessità di ulteriori aggiornamenti. Le Autorità nazionali sono responsabili dell’attuazione delle norme nella loro giurisdizione, attraverso leggi e regolamenti nazionali. Il Gafi lavorerà per promuovere un’attuazione globale efficace dei suoi standard quando si applicano alle risorse virtuali e ad altre risorse emergenti. Il Gafi  garantisce che i suoi Standard rimangono pertinenti e reattivi e riferirà ai Ministri delle Finanze del G20 ed ai Governatori delle Banche centrali sui rischi delle “stablecoin” globali e di altre attività emergenti.

Ricordiamo che il nostro Paese, a seguito del recepimento della V Direttiva Europea antiriciclaggio Dlgs. 3 ottobre 2019, entrato in vigore il 10 novembre, ha introdotto delle importanti novità per le valute virtuali e per i sempre più numerosi prestatori di servizi.

Le nuove norme impongono, agli Operatori del Settore, nuovi adempimenti. Viene inserita la distinzione tra le “valute virtuali” e “valute locali”. Per meglio contrastare i fenomeni del riciclaggio il Governo ha potenziato la Direzione Nazionale Antimafia e l’Antiterrorismo, che può disporre del Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, nonché ha ampliato le sanzioni e modificato le relative procedure di irrogazione in caso di violazione delle norme.

Il Legislatore ha stabilito che con il termine di “valute virtuali” si debba intendere “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una Banca centrale o da un Ente pubblico, non necessariamente legata ad una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”.

Pertanto il “Prestatore di servizi di portafoglio digitale” è un Soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali. Di conseguenze, le valute virtuali non devono essere confuse con la moneta elettronica (art. 2, punto 2,  Direttiva 2009/110/CE), con il più ampio concetto di «fondi» (art. 4, punto 25, Direttiva 2015/2366/UE), con il valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento (art. 3, lettere k- l Direttiva 2015/2366/UE), né con le valute di gioco che possono essere utilizzate esclusivamente all’interno di un determinato ambiente di gioco.

Per i Prestatori di servizi di portafoglio digitali viene, poi, previsto l’obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro gestito dall’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam), analogamente a quanto già richiesto per i Prestatori di servizi concernenti l’utilizzo di monete virtuali, la cui iscrizione in un’apposita sezione speciale del Registro dei cambia valute gestito dall’Oam era già stata richiesta dall’art. 17-bis del D.lgs. n. 141/2010.

In base alle nuove disposizioni, fra i Prestatori di servizio sono ricompresi non solo le Persone fisiche o giuridiche che forniscono a terzi a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio ed alla conservazione di valuta virtuale ed alla loro conversione in valute aventi corso legale, ma anche “(…) in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle stesse valute”.

Nei principi della Direttiva UE 2018/843 e nel provvedimento del Governo viene dichiarata una novità importante, cioè il divieto dell’anonimato per l’emissione e l’utilizzo di prodotti di moneta elettronica, in coerenza con il vigente divieto italiano di aprire conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Inoltre la Direttiva Europea 2018/843 dispone che i Paesi aderenti all’Unione garantiscano un approccio più efficiente allo scambio di informazioni, in modo tale che le Unità di Informazione Finanziaria (Fiu) nazionali possano meglio cooperare e coordinarsi in merito alle indagini finanziarie incluse quelle relative all’uso improprio delle valute virtuali. Ad oggi mancano, però, specifiche norme internazionali vincolanti ed è per questo che permangono notevoli differenze tra le Fiu in termini di funzioni, competenze e poteri.

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