D E C R E T O L E G G E “ R I L A N C I O ” 13. 5. 2020
MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA.
Il decreto legge approvato il 13 maggio 2020, rinnova ed implementa le norme a sostegno delle famiglie e delle imprese per ilperiodo di emergenza Covid-19. Di seguito vi riportiamo le norme riservate ai lavoratori dipendenti:
SORVEGLIANZA ATTIVA
E’ stata prorogata al 31.07.2020 la scadenza della norma che prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso inquarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19 e non è computabile ai fini del periodo dicomporto. Per i periodi interessati, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha datoorigine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Sono considerativalidi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimentodi cui al comma 2 da parte dell’operatore di sanità pubblica.
CONGEDI E INDENNITA’ PER I LAVORATORI
E’ stata prorogata al 31.07.2020 la possibilità di fruire di congedi parentali per un periodo continuativo o frazionato che è stato elevato da quindici a trenta giorni complessivi. I genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, di uno specifico congedo per il quale è prevista un’indennità del 50% del trattamento retributivo. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa ed è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. In alternativa, è prevista l’assegnazione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
L’Importo dei bonus è stato elevato da 600 euro a 1.200 euro che possono essere utilizzati per l’iscrizione ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia(centri estivi).
La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
PERMESI RETRIBUITI L . 104/1992
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate, fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
LAVORO AGILE
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Parma, 15 maggio 2020
SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL
GRUPPO BANCARIO CREDIT AGRICOLE ITALIA