Con busta paga di aprile verrà erogato il Bonus 100,00 euro, contenuto nel decreto Cura Italia, a sostegno dei lavoratori.
Il bonus in questione spetta a tutti i dipendenti pubblici e privati, che nel mese di marzo hanno prestato servizio lavorativo nella propria sede di lavoro assegnata, in missione, in trasferta o distacco.
Il bonus spetta, e va in tal senso riproporzionato, solo per le giornate in cui il dipendente si è recato a lavoro garantendo la presenza fisica nel mese di marzo 2020. Tale misura, inoltre, si rivolge ai lavoratori dipendenti che nel corso dell’anno 2019 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore i 40 mila euro[1] ed è erogato direttamente dal datore di lavoro nella busta paga.
Riguardo la modalità di calcolo del bonus, alla vigilia della sua erogazione, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che con la risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020, a maggior dettaglio di quanto già indicato nella circolare n.8/E del 3 aprile 2020, specifica le regole di erogazione dello stesso.
Cinque minuti per saperne di più:
Il bonus di 100 euro non spetta per le giornate di cassa integrazione, ferie, malattia, permessi e per le giornate lavorate in smart working.
Nessuna differenza tra part time e full time, infatti il premio di 100 euro è da riconoscere al lavoratore che abbia svolto la propria prestazione in sede, in base ai giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.
Quindi l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 18 fornisce nuove indicazioni, alternative a quelle riportate nella circolare 8/E, per il metodo di calcolo del bonus, da riconoscere in busta paga in relazione ai giorni lavorati per il mese di marzo:
- il datore di lavoro potrà calcolare l’importo del bonus da riconoscere al dipendente utilizzando il rapporto tra giorni di presenza in sede effettivamente lavorati (indipendentemente dal numero di ore prestate) e giorni lavorabili in base a quanto previsto dal contratto collettivo.
- il valore del bonusda riconoscere sarà dato dall’importo di 100,00 euro moltiplicato per il rapporto di cui sopra.
Ovviamente il lavoratore, con contratto full time o part time, che ha svolto la propria prestazione lavorativa in presenza per tutti i giorni previsti dal contratto avrà diritto al premio in misura piena.
Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura della risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020 della Agenzia delle Entrate sul sito web della Agenzia delle Entrate.
Di seguito alcuni esempi di calcolo del bonus di 100,00 euro per i lavoratori con contratto full time o part time, riportati nella risoluzione 18 della Agenzia delle Entrate dove bene si specifica che non si tiene conto dell’orario di lavoro bensì esclusivamente dei giorni lavorati in sede nel mese di marzo.
Esempio 1 contratto full time “Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili, caso del nostro CCNL”). Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working. Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.). Esempio 2: contratto di part time orizzontale “Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì. In tale ipotesi, ancorché per un numero di ore inferiore all’orario di lavoro ordinario, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22. Esempio 3: contratto di part time verticale “Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al giovedì, quindi, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 18 giorni. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per tutto il periodo previsto (18 giorni), allo stesso spetterà il premio di 100 euro.” |
[1] l datore di lavoro potrebbe richiedere al lavoratore una autodichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) che attesti l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2019.
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