Antiriciclaggio: il trasporto valori (parte 2)

Nel trasporto valori gli obblighi propriamente detti per l’adeguata verifica hanno un ‘attenzione particolare, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi semplificati. La normativa è stata riformata dal Dlgs. 90/2017 che ha tolto le fattispecie di qualifica ex lege come a basso rischio. Sul punto, il provvedimento integra la norma primaria indicando come possibile fattore di basso rischio anche lo status di Intermediario bancario e finanziario e di Intermediario bancario e finanziario comunitario o con sede in un Paese terzo con efficace regime di contrasto al riciclaggio.

Invece, per quanto riguarda gli obblighi rafforzati di adeguata verifica, la Banca d’Italia elenca una serie di elementi che devono essere approfonditi dagli operatori del Settore. Si tratta dell’origine e della destinazione delle banconote trattate

Per quanto riguarda la destinazione, occorre verificare in fase di adeguata verifica rafforzata se le banconote trattate debbano essere tenute a disposizione del cliente nel caveau dell’operatore, o se debbano invece essere consegnate ad altro operatore od immesse nella giacenza di una banca specifica o indicata di volta in volta dal cliente. La verifica riguardante l’origine ha un rilievo particolare ove il trattamento del contante derivi da un’occasionale richiesta di soggetti che non svolgono attività di tipo commerciale o che, in ogni caso, giustifichi il possesso del contante.

Le disposizioni del provvedimento entreranno in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. Gli Operatori interessati avranno due mesi da quella data per conformarsi alle nuove disposizioni regolamentari per quanto riguarda i rapporti continuativi.

 

Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!