1 aprile 2020
In queste giornate convulse per tutti si accavallano disposizioni e normative nuove sia da parte del Governo che dell’Azienda. Talvolta non è quindi semplice districarsi o focalizzare l’attenzione in modo esauriente sui vari provvedimenti.
Questa volta cerchiamo di fornire un contributo in merito ad alcune procedure aziendali alla luce di segnalazioni pervenuteci da Colleghi e di approfondimenti svolti con la banca, fermo restando che in caso di dubbi applicativi occorre sempre consultare le circolari o le mail ufficiali emanate dal datore di lavoro o contattare le strutture di riferimento.
Smart Working
La pratica dello s.w. è stata di fatto “liberalizzata” dal Governo sino al termine dell’emergenza sanitaria. DB ne sta facendo ampio uso al fine di ridurre la mobilità, la presenza e l’assembramento dei Colleghi in conformità con le necessità individuate dalle sempre più severe misure di contenimento dell’epidemia. Cerchiamo quindi di chiarire alcuni aspetti operativi anche alla luce di recenti disposizioni aziendali.
Il codice “smart working” 1270 va inserito qualora si lavori con continuità da casa ed é sostanzialmente riferito alle attività di DG nelle sue varie articolazioni, anche territoriali.
Sulla Rete questa modalità lavorativa (attuabile con dbRas accedendo alle procedure aziendali con mezzi propri o aziendali, rispondendo al telefono dello Sportello con deviazione chiamata a banca chiusa, svolgendo attività di formazione) risulta un po’ più complessa anche in considerazione delle turnazioni individuali e delle chiusure temporanee degli Sportelli.
Qualora si riesca ad operare da remoto durante i giorni di chiusura dei propri Sportelli o quando non ci si reca in ufficio a causa delle suddette turnazioni, la causale da inserire è 1272 Smart working in Permesso Coronavirus, se invece tutto questo non è possibile in quanto il proprio ruolo non lo prevede, non viene richiesto dall’azienda, non si possiedono strumenti informatici o gli stessi non sono adeguati, si entra nel perimetro del permesso retribuito distinto dal codice 1245 permesso retribuito Coronavirus; nel primo caso la banca riconosce il buono pasto, nel secondo no.
Rammentiamo che nulla va invece inserito in procedura nelle giornate in cui si presta servizio presso gli Sportelli osservando l’orario ridotto con termine entro le ore 14: in questo caso si tratta di giornate lavorative “normali”.
Legge 104/92 – ampliamento giornate di permesso
Uno dei recenti provvedimenti governativi ha esteso eccezionalmente per i mesi di marzo ed aprile 2020 i giorni di permesso retribuito per quanti ricadono direttamente nell’ambito dell’Articolo 3 comma 3 della Legge 104/92 nonché per coloro che assistono famigliari nella stessa condizione. Si tratta di complessive 12 giornate (fruibili anche frazionate in ore) che possono essere fruite da chi era già destinatario delle previsioni “ordinarie” al 17 marzo u.s.; sull’argomento, l’INPS ha emesso la circolare numero 45 in data 25 marzo 2020; DB ha integrato la procedura CGP creando la nuova causale 1287 Coronavirus permesso L. 104; occorre sempre ricordare di indicare nelle note il proprio codice fiscale o quello del famigliare per il quale si utilizza il permesso.
Quarantena
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, viene equiparato a malattia per quanto riguarda il trattamento economico ma non concorre al computo del “comporto”; qualora ci si trovi in queste condizioni possono essere utilizzate due causali specifiche: la prima nel caso si sia in grado di operare da casa è 1271 Smart working in Quarantena Coronavirus, mentre se si è sottoposti a queste misure ma senza possibilità di lavorare in modalità remota va utilizzato il codice di assenza 1246 permesso retribuito Quarantena Coronavirus; rammentiamo, per quanto superfluo, che nel caso di malattia non si può comunque lavorare, nemmeno in smart working, e quindi vanno mantenute le consuete caratteristiche procedurali e di comportamento.
Fino al 30 aprile 2020 ai Lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 Legge 104/92 nonché ai Lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (articolo 3 comma 1 L.104/92), il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero
La Segreteria di Coordinamento del Gruppo DB
Maurizio Bordini – Eleonora Bovero – Rosario Salzano – Luigi Santosuosso