CGIL – Ufficio Politiche per la Disabilità sul Decreto Cura Italia

NOTA DECRETO “CURA ITALIA” – UFFICIO POLITICHE PER LE DISABILITÀ CGIL

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Cura Italia” (Decreto 17 marzo 2020 n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19).

Il Decreto contiene gli interventi straordinari per l’emergenza coronavirus: ammortizzatori sociali, divieto di licenziamento, premio per chi lavora in sede, congedi per i genitori, mascherine per gli operatori sanitari in prima linea, rimborsi per gli eventi cancellati, domiciliari ai detenuti con pena inferiore ai 18 mesi, congedi ai sensi della legge 104/92, ecc.

Ci soffermiamo qui strettamente sulle agevolazioni introdotte a favore delle persone che assistono familiari con disabilità e quelle a favore delle stesse persone con disabilità.

 

Permessi lavorativi (legge 104/1992) – Articolo 24 del Decreto

L’articolo 24 prevede quanto segue: “Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”

La Presidenza del Consiglio ha chiarito i possibili dubbi specificando che i lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese.

Tali agevolazioni sono concesse anche al personale sanitario, compatibilmente alle esigenze organizzative del SSN impegnato nel gestire l’emergenza.

 

Articolo 26 – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

Al comma 2 si specifica che “fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9”.

 

Articolo 39 – Lavoro agile

Questo articolo del nuovo decreto prevede che fino a fine aprile, i lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile “salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.

 

Articolo 47 – Centri diurni

Sono sospese le attività di tutti i centri semi residenziali a carattere socio-assistenziale, socioeducativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.

L’Azienda sanitaria locale, può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni (ma solo quelli socio-sanitari e sanitari) attivare interventi “non differibili “in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, quanto la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.

 

Articolo 48 – Prestazioni domiciliari

Il decreto tenta di affrontare, la situazione derivante dalla sospensione dei servizi educativi e delle attività sociosanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità.

In questo scenario il decreto prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano, “tenuto conto del personale disponibile” già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari. In alternativa quelle prestazioni possono essere rese o a distanza o nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi ma senza ricreare aggregazione.

Quei servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, “alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.”

Articoli del Decreto 18/2020 sulla disabilità

 

 

 

 

 

 

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