Banco Bpm: polizze Cpi ambiguità normativa = rischio per i colleghi

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Sono passati ormai tre mesi dalla prima segnalazione delle OO.SS. alla Banca del rischio di collocamento delle polizze CPI, regolato dalla norma di processo 5034-2019-NP-422 Adesione polizze collettive abbinate a finanziamenti.

Nel merito abbiamo evidenziato come nella suddetta norma di processo non vi sia alcun riferimento all’art. 4.2 del Regolamento ISVAP 29/2009 che recita:

“…non sono rilasciabili dall’impresa di assicurazione coperture a fronte di obbligazioni di dare derivanti da disposizioni contrattuali, quando il rischio sottostante ha natura esclusivamente finanziaria, ossia è riferito a prodotti finanziari o a depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari ovvero ad operazioni di finanziamento o diprovvista di mezzi finanziari, non relative all’acquisto di beni o servizi al consumo. In ogni caso non sono rilasciabili le coperture destinate a garantire il rimborso di sopravvenienze passive o minusvalenze su elementi patrimoniali derivanti da valutazioni conseguenti ad operazioni straordinarie di impresa”.

Il mancato rispetto di tale previsione potrebbe comportare l’inefficacia del contratto dipolizza e quindi ampi e rilevanti rischi legali e reputazionali, sia per l’azienda che per ilavoratori.

A fine novembre le OO.SS., a fronte di risposte interlocutorie da parte dell’Azienda, hannoinviato lettera alle funzioni Compliance, Rischi e Audit, segnalando in modo circostanziato le difformità a loro avviso presenti nell’offerta commerciale dell’Azienda.

La Banca, non le funzioni in indirizzo, ha fornito risposta in data 9 gennaio u.s. rilevando:

“Il richiamato regolamento è indirizzato alle imprese di assicurazione (e non alle banche distributrici) ed è finalizzato alla classificazione dei rischi all’interno dei rami di assicurazione di cui all’Art.2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 (c.d. Codice delle Assicurazioni), pertanto è onere delle imprese assicuratrici garantire l’idoneità dei prodottiassicurativi forniti”.

Risulta alle OO.SS. che l’impresa assicuratrice abbia ottemperato a garantire l’idoneità delprodotto in questione, inserendo in calce al contratto sottoscritto dal cliente, apposita dichiarazione di conformità del finanziamento alle previsioni di cui all’art.4.2.del Regolamento ISVAP 29/2009, ovvero che trattasi di finanziamenti finalizzati all’acquisto dibeni o servizi al consumo, escludendo la finalità di acquisire fondi o disponibilità liquide.

Conseguentemente la responsabilità del corretto collocamento della polizza ricade sullaBanca collocatrice e sui dipendenti in possesso dell’apposito patentino IVASS.

Inoltre la banca rileva:

“A questo proposito, Vi confermiamo … l’idoneità del processo in vigore: infatti, tutti ifinanziamenti, che attualmente sono accompagnati da sottoscrizione di polizze CPI, sonodestinati all’acquisizione di beni o servizi strumentali all’attività d’impresa o, in ogni caso, alla gestione caratteristica sempre connessa all’attività d’impresa.”

di fatto, introducendo così il concetto di gestione caratteristica dell’impresa, che il Regolamento IVASS non prevede. Prevede invece che “in ogni caso non sono rilasciabili le coperture destinate a garantire il rimborso di sopravvenienze passive o minusvalenze su elementi patrimoniali derivanti da valutazioni conseguenti ad operazioni straordinarie di impresa”.

Alla luce di quanto sopra esposto, le OO.SS. ritengono che i chiarimenti si qui intervenuti siano inadeguati ed insufficienti, anche in riferimento alla notizia comparsa sul portale che affida ad un ambiguo “prevedendo unafinalità riconducibile alla gestione caratteristica dell’attività d’impresa” lapossibilità di assicurare ogni tipologia di finanziamento disponibile a catalogo.

Le OO.SS., pur prendendo atto della volontà aziendale di rivedere la documentazione di trasparenza e le schede prodotto dei finanziamenti di cui trattasi, che andranno poi valutate nel merito, invitano colleghe e colleghi ad attenersi scrupolosamente al dettato del regolamento ISVAP sopra riportato, astenendosi dal proporre ai clienti la sottoscrizione diPolizze CPI se non a fronte di finanziamenti finalizzati all’acquisto di benio servizi al consumo.

Milano, 20 gennaio 2020

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