Gruppo UBI: festività soppresse 2020

GRUPPO UBI

Festività Soppresse 2020

Nel 2020 i giorni di permesso per ex festività spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori delle AREE PROFESSIONALI saranno CINQUE, relativi alle seguenti ricorrenze:

San Giuseppe   19 marzo – giovedì
Ascensione 39° giorno dopo la Pasqua: per il 2020, 21 maggio – giovedì
Corpus Domini 60° giorno dopo la Pasqua: per il 2020, 11 giugno – giovedì
SS. Pietro e Paolo   29 giugno – lunedì
Festa dell’Unità Nazionale   4 novembre – mercoledì

Per i QUADRI DIRETTIVI (e per i Dirigenti) il numero delle giornate per il 2020 è ridotto a QUATTRO, in quanto una giornata di ex festività è destinata a finanziare il Fondo per l’Occupazione (per gli appartenenti alle Aree Professionali il contributo si realizza attraverso la rinuncia a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di dotazione iniziale di banca delle ore: pertanto la dotazione iniziale di banca delle ore diventa di 15 ore e 30 minuti)[1].

Per quanto riguarda la piazza di Roma, il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, è giornata festiva e, pertanto, i giorni di permesso si riducono di una unità.

I permessi per ex festività spettano solamente se nei giorni delle ex festività il lavoratore ha diritto all’intero trattamento economico: quindi il diritto alla fruizione decade qualora nelle date citate si verifichino assenze non retribuite dalla banca. Ciò può avvenire, per esempio, per scioperi, aspettative per motivi personali, congedi parentali non retribuiti, ma anche (ATTENZIONE!) nei casi di fruizione, in coincidenza con le date sopracitate, di giornate di solidarietà a carico del Fondo di settore o congedi straordinari remunerati al 40%. In altri termini occorre evitare di fissare come solidarietà o congedi straordinari le date indicate (19.03.2020 – 21.05.2020 – 11.06.2020 – 29.06.2020 – 04.11.2020) perché altrimenti le ex festività spettanti per il 2020 si ridurrebbero per un numero di giorni equivalenti (e si fruirebbe di un giorno remunerato in misura ridotta a fronte della perdita di una giornata pagata al 100%).

I permessi per ex festività sono fruibili anche a mezze giornate.

MANCATA MONETIZZAZIONE

Gli accordi di gruppo in vigore stabiliscono la sospensione della monetizzazione fino a tutto il 2020 e che eventuali residui non fruiti al 31 dicembre dell’anno di competenza vadano perduti (non è possibile ottenere nessuna compensazione).   Consigliamo pertanto – in occasione della pianificazione delle assenze – di utilizzare per prime le ex festività.

Festività che se coincidenti con la domenica danno diritto alla scelta

tra il recupero o il compenso aggiuntivo: 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno

Nel 2020 nessuna delle seguenti festività: 25 Aprile – 1° Maggio – 2 Giugno, coincide con la domenica e pertanto non si ha diritto ad ulteriori giornate di recupero.


[1] Per il personale a part time il contributo è fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa.
Le modalità di finanziamento del Fondo per l’Occupazione sono state confermate fino al 31.12.2022 dall’intesa per il rinnovo del CCNL del 19 dicembre 2019, intesa che nelle prossime settimane sarà illustrata e sottoposta al voto nelle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori per la sua definitiva approvazione.

scarica il comunicato originale

Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!