Completiamo la disamina sui Dottori Commercialisti, per poter offrire una panoramica sempre più completa in tema di Antiriciclaggio, utile anche alle Colleghe e Colleghi del Settore Finanziario
Con la scadenza del primo gennaio 2020 i commercialisti devono analizzare i necessari passaggi per adeguarsi alle regole tecniche antiriciclaggio emanate dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
La novità più significativa è data dalla regola tecnica n.1 introducente l’autovalutazione del rischio di riciclaggio, per la quale i professionisti devono effettuare una analisi riferita allo studio professionale al fine di rilevare il rischio connesso alla propria attività per poi procedere alla mitigazione dei rischi secondo le seguenti fasi:
- Individuazione del rischio inerente effettuata tramite una analisi riferita all’attività svolta, in base alla tipologia della clientela, area geografica in cui lo studio opera, i canali distributivi utilizzati per fornire i propri servizi e tipo di prestazioni offerte.
- Analisi della propria vulnerabilità che si sviluppa attraverso un esame dell’organizzazione dello studio, considerando la formazione del proprio personale e le procedure interne in tema di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni in tema di violazione del contante.
- Valutazione del rischio residuo data dall’intersezione tra il punteggio del punto uno (peso 40%) e del punto due (60%).
Il professionista deve, a questo punto, mette in atto azioni per “gestire e mitigare” il rischio, agendo sull’aspetto organizzativo (introdurre una funzione antiriciclaggio con responsabile) sulla formazione (investendo sulla formazione dei dipendenti) e stabilendo delle procedure che permettano a tutti i componenti dello studio di gestire i vari passaggi antiriciclaggio.
La regola n.1 presta molta attenzione al concetto di adeguata verifica modificando il principio con cui effettuare la valutazione del rischio, dovendo aggiornare il punteggio di rischio per tutti quei clienti per il quale il professionista ha in essere una prestazione, basandosi su caratteristiche soggettive ed oggettive sia del cliente che della prestazione svolta per quest’ultimo.
Infatti, il nuovo modello di valutazione prevede un rischio inerente per ogni prestazione professionale (ponderazione 30%) e rischio specifico (ponderazione 70%) valutato dal professionista, in riferimento al cliente ed al rischio assunto dalla prestazione resa. Dall’incrocio di questi due fattori si ottiene il rischio effettivo del cliente.
In base al punteggio di rischio effettivo deve essere applicata la corrispondente adeguata verifica (semplificata, ordinaria o rafforzata) con relativa profondità di controlli sul cliente.