Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la V Direttiva europea antiriciclaggio, la numero 2018/843 per la regolamentazione, all’interno della relativa legislazione riguardante la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, delle cripto-valute.
Il tema non è nuovo: già nell’anno 2015 la Banca d’Italia con una sua Comunicazione avvertiva dei rischi connessi all’utilizzo delle valute virtuali, evidenziando che la rete di valute virtuali può prestarsi ad essere utilizzata per le transazioni connesse ad attività illecite, incluso il riciclaggio di denaro, visto la possibilità dell’anonimato per le parti coinvolte in queste transizioni.
La stessa Unità di informazione finanziaria con Comunicazione 30 gennaio 2015 esortava gli Intermediari finanziari e gli Operatori del settore giochi a prestare particolare attenzione alle operatività poste in essere attraverso valute virtuali, dal momento che i prestatori di attività funzionali all’utilizzo, allo scambio ed alla conservazione di valute virtuali non figurano ancora tra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio
Seguendo questi importanti rilievi, il Legislatore nazionale (in occasione della riforma della legge antiriciclaggio definita con il Dlgs.25 maggio 2017 n.90 in recepimento della IV Direttiva europea antiriciclaggio) includeva tra i Soggetti obbligati anche i Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, seppure limitatamente alle ipotesi di svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali in valute aventi corso forzoso.
Nel frattempo il Dlgs.90/17 definiva la valuta virtuale come rappresentazione digitale di valore, non emessa da una Banca centrale o da un’Autorità pubblica, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni o servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
Con la V Direttiva prende forma una prima regolamentazione definita delle valute virtuali per quanto concerne i risvolti connessi alla prevenzione del riciclaggio. Infatti le nuove norme europee ampliano il novero dei Soggetti obbligati, fino a ricomprendere, oltre ai Prestatori di servizi (la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute di corso forzoso), anche i Prestatori di servizi di portafoglio digitale, ossia quei soggetti che forniscono servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere/memorizzare/trasferire valute virtuali.
Il Legislatore Ue avvisa, però, che l’inclusione dei Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei Prestatori di servizi di portafoglio digitale nella categoria dei Soggetti obbligati non risolve il problema dell’anonimato delle operazione connesse alla valuta virtuale in quanto gli utenti potrebbero sempre effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali Soggetti. A fronte di tale evenienza, per un rafforzamento delle politiche di prevenzione e contrasto al riciclaggio, ciascuna Unità nazionale di informazione finanziaria dovrebbe essere messa in condizione di poter ottenere informazioni tali da consentire di associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta.
In questa stessa prospettiva, secondo le indicazioni della V direttiva europea potrebbe essere utile la possibilità di consentire agli utenti di presentare un’autodichiarazione volontaria.