In tema di Adeguata verifica per i Clienti già acquisiti, nel Decreto di Recepimento della V Direttiva europea antiriciclaggio è stata espunta la disposizione che obbligava la reiterazione dell’adempimento anche sulla base di disposizioni di Legge sopravvenute oltre che al mutato livello di rischio di riciclaggio. Tale reiterazione, in caso di novità normative, resta circoscritta all’assolvimento degli obblighi sullo scambio di informazioni in materia di cooperazione amministrativa nel Settore fiscale.
Viene, altresì, rafforzato il divieto ai Soggetti tenuti alla segnalazione di un’Operazione sospetta (e a chiunque ne sia a conoscenza) di fornire comunicazione al Cliente interessato (od a terzi) dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dall’Uif o dell’esistenza ovvero delle probabilità di indagini d’approfondimenti in materia di riciclaggio.