Lo schema di Decreto legislativo, modificante la Normativa antiriciclaggio 231/07 è pronto per recepire la V Direttiva europea antiriciclaggio. Il testo contiene l’elenco di coloro che sono tenuti a rispettare i vincoli di segnalazione e tra coloro indicati rientrano i Wallet provider, cioè i prestatori di servizi di portafoglio digitale (chi detiene le chiavi crittografiche private per conto dei Clienti, con lo scopo di procedere anche al trasferimento di moneta virtuale, bitcoin per primi. Ndr.), parificandoli in questo modo ai Prestatori di servizio di cambio tra valute virtuali e legali.
Vengono estesi anche ai Commercianti in cose antiche e/o opere d’arte (anche gli Intermediari vi sono ricompresi) in forma di Gallerie d’arte o Case d’asta, alle Succursali di Broker assicurativi con sedi in Paese Ue e gli Intermediari immobiliari per le operazioni di affitto superiori a 10mila euro.
Per i Trust si punta a rendere più trasparente l’utilizzo dell’Istituto stesso, escludendo la previsione dell’accesso solo riservato alla Sezione del Registro delle Imprese contenente le informazioni sulla titolarità effettiva, stabilendo, così, l’accessibilità pubblica alle informazioni stesse. Sarà anche consentito l’accesso alle informazioni sul Titolare effettivo di trust e Soggetti giuridici simili ai privati, inclusi i portatori di interessi diffusi e/o titolari di un interesse giuridico rilevante.
Lo Schema di Decreto prevede l’introduzione di procedure antiriciclaggio nei meccanismi di Governance, ritagliati sulle specificità aziendali (art.23 Dlgs.231/07). Vengono, inoltre, modificate le soglie per l’identificazione dei Titolari di carte prepagate e la soglia di riferimento per l’identificazione del soggetto che effettua operazioni di pagamento a distanza.
Per quanta riguarda le sanzioni a carico degli Operatori non finanziari vigilati vengono previsti interventi più marcati per il mancato rispetto delle misure in materia di organizzazione/procedure/controlli interni (sanzioni amministrative da parte della Banca d’Italia da 2.500 a 350mila euro). Nel caso di violazioni gravi/ripetute/sistematiche vengono previsti aumenti delle sanzioni stesse fino al triplo del massimo edittale, oppure fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati quando esso è determinato o determinabile.