Antiriciclaggio: l’attuazione della V Direttiva Europea

E’ stato approvato, in via definitiva, il Decreto correttivo ed attuativo della V Direttiva europea antiriciclaggio. Le modifiche di aggiornamento al Dlgs.231/07 riguardano sia i Professionisti che gli Intermediari finanziari spaziando dall’individuazione del titolare effettivo al trattamento delle valute virtuali e cripto-valute, dalle succursali estere ai poteri del Comitato di sicurezza finanziaria e delle Autorità di Vigilanza per concludere con i poteri investigativi di Guardia di finanza e le cooperazioni delle Unità di informazioni finanziaria.

Il Decreto allarga i presupposti, già recepiti due anni fa, ampliando il divieto di conti  correnti e libretti di risparmio in forma anonima (o con intestazione fittizia) anche ai prodotti di moneta elettronica virtuale anonimi, vietandone l’emissione a partire dal 10 giugno 2020.

Per quanto riguarda le Persone politicamente esposte, viene ulteriormente definito il concetto di titolarità congiunta: sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami coloro che detengono congiuntamente alla Pep la titolarità effettiva di enti giuridici, trust ed istituti giuridici affini, ovvero coloro che intrattengono con la Pep stretti rapporti d’affari (sostituisce persone fisiche legate alla Pep per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto d’affari. Ndr).  

            Viene, anche, esteso l’ambito delle norme antiriciclaggio, inserendo nell’elenco del Soggetti obbligati i Prestatori di servizi di portafoglio digitale per i quali viene previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro istituito dall’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (Oam), rafforzando così la vigilanza su coloro che operano sulle cripto-valute e sui virtual  asset. Si aggiungono anche coloro che commerciano in opere d’arte (o intermediari in questo ambito) qualora questa attività sia effettuata all’interno di porti franchi. Inoltre obbligati nella Normativa antiriciclaggio diventano gli Agenti di mediazione immobiliare nelle locazioni  qualora il valore dell’operazione sia pari o superiore a 10mila euro.

Viene integrata, per i Oggetti obbligati, la possibilità di individuare in via residuale il titolare effettivo in capo ai soggetti titolari di funzioni di direzione o di amministrazione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. I poteri ispettivi e di controllo potranno essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali gli Obbligati abbiano esternalizzato funzioni essenziali/importanti in chiave di obblighi antiriciclaggio.

Per i Gruppi multinazionali, la Capogruppo deve adottare un approccio globale al rischio di riciclaggio. Qualora l’ordinamento giuridico di un Paese terzo non consenta alle Succursali od alle Società ivi stabilite di adeguarsi alle procedure di controllo, la Capogruppo deve applicare le misure previste dal Regolamento delegato della Commissione europea. Nel caso queste misure non fossero ancora idonee a ridurre il rischio di riciclaggio nel Paese terzo, le Autorità di vigilanza di Settore aumentano i controlli sul Gruppo potendo, anche, vietare allo stesso di instaurare rapporti d’affari o di effettuare operazioni per il tramite delle Succursali e delle Società stabilitesi nel Paese terzo imponendo, se necessario, di cessare del tutto la propria attività in quel determinato Paese.

           

 

 

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