Identificazione audio/video per i Clienti a distanza, nuovi indicatori di reputazione ed una verifica più stringente per i Clienti dei Paesi terzi. Queste sono i più importanti aggiornamenti inseriti nelle Disposizioni in materia di adeguata verifica della Clientela recentemente emessi dalla Banca d’Italia aggiornananti il Provvedimento del 2013 sugli Adempimenti di identificazione.
Il Dlgs.90/2017, recepente la IV Direttiva Europea Antiriciclaggio, ha modificato sensibilmente il Dlgs. Antiriciclaggio 231/07 rendendo così necessario una revisione del Provvedimento stesso. Vengono, di conseguenza, messo in atto le novità del Dlgs. 90: più sistematico ricorso al principio dell’approccio basato sul rischio (viene, ora, richiesto agli Intermediari di definire – nelle proprie policy antiriciclaggio – in maniera analitica, motivata e sufficientemente dettagliata le scelte sui vari profili rilevanti in materia di adeguata verifica, con ogni Cliente e prodotto dotato di puntuali regole di profilazione.
Sono state anche chiarite alcune definizioni: per la titolarità effettiva dei Soggetti privi di personalità giuridica (Società di persone od altri Soggetti giuridici pubblici/privati) si applicano i criteri per le Società di capitali, cioè le percentuali di possesso azionario superiore al 25%, la proprietà indiretta, la rappresentanza.
Essendo state eliminate delle fattispecie qualificate, ex legge, come a basso rischio (con adeguata verifica semplificata), vengono suggerite alcune fattispecie che possono essere considerate come tali, es. la qualifica di intermediario bancario/finanziario che può essere ritenuta un fattore di potenziale rischio basso (secondo gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee del 2018). Qualora si ricorra, da parte degli Intermediari, ad altri elementi indicativi di basso rischio si dovrà necessariamente motivare la scelta nella propria policy.
Le Disposizioni individuano anche le misure rafforzate (allegato 2) che si possono adottare sulla base dei fattori di rischio elevato previsti dal decreto antiriciclaggio, ad es. Imprese che hanno emesso azioni al portatore, in particolar modo in Paesi esteri che –in base alle valutazioni del Gafi- presentano rating sfavorevoli in materia di obblighi di trasparenza societari, oppure attività economiche ad alto rischio di corruzione come erogazioni fondi comunitari, appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica od estrattiva, raccolta e smaltimento rifiuti, produzione di energie rinnovabili.
Per quanto riguarda invece la novità dell’adeguata verifica a distanza gli Intermediari potranno avvalersi di meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative ed affidabili (es. il riconoscimento biometrico). Vengono anche definite (allegato 3) procedure per l’adeguata verifica in digitale da remoto attraverso registrazioni audio/video, le quali riprendono il Regolamento Spid (Regolamento pubblico di Identità digitale) del 2015. Questa sezione risulta molto importante perché le criticità riferibili all’assenza del Cliente all’atto dell’identificazione vengono, ad oggi, considerate come il primario ostacolo ad un processo di accurata selezione della Clientela.
Le disposizioni dovranno essere integrate nelle policy degli Intermediari entro il primo gennaio 2020, mentre per i nuovi Soggetti/prodotti non più esenti si dovrà provvedere alla prima occasione utile.