Indennità annuali – Provvidenze per motivi di studio
L’art.69 del CCNL prevede il riconoscimento di una provvidenza annuale “di studio” da liquidarsi, su richiesta del dipendente, nell’autunno successivo al termine dell’anno di studio.
A chi spetta:
Al lavoratore studente, nonché‚ a ciascun figlio (o equiparato) studente fiscalmente carico del dipendente nella misura ed alle condizioni riportate nella tabella sottostante:
Tipologia di studi | Condizioni per il riconoscimento | Importo provvidenze | Integrazione per “fuori residenza” [1] | Tempi erogazione |
Scuola media inferiore (Secondaria di I grado) | Superamento dell’anno scolastico di riferimento, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo |
Euro 89,35 |
Euro 55,26 |
Nell’autunno dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento. |
Scuola media superiore (Secondaria di II grado) | Superamento dell’anno scolastico di riferimento, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo |
Euro 126,02 |
Euro 55,26 |
Nell’autunno dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento. |
UNIVERSITA’ | Superamento di almeno 3 esami nell’anno accademico.
L’indennità é dovuta nel limite della durata ordinaria di corso accademico |
Euro 258,23 |
Euro 89,35 |
Compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale. Liquidate nell’autunno successivo. |
Cosa fare per la richiesta di erogazione:
Far pervenire all’ufficio del personale, secondo le prassi e la modulistica in uso in ciascuna azienda, la documentazione necessaria per rendere possibile la corresponsione delle suddette indennità:
certificato rilasciato dalla segreteria della scuola nel quale si attesta l’avvenuta promozione[2];
per gli studenti universitari idonea documentazione che dimostri il superamento di almeno n. 3 esami nel corso dell’anno accademico e che si è ancora iscritti nella durata ordinaria del corso di laurea;
per la eventuale corresponsione della maggiorazione “fuori residenza”, dichiarazione del richiedente circa la mancanza nel luogo di residenza di scuola o università del tipo prescelto (vedi fac simile all.1).
Ulteriore memo – Premi per titoli di studio (Art. 68 del vigente CCNL):
Al lavoratore che mentre è in servizio consegua un diploma di scuola media superiore od una laurea va corrisposto, per una sola volta, rispettivamente, un premio di EURO 150,00 per il diploma e di EURO 250,00 per la laurea. |
[1] per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza frequentano corsi di studio in località diversa
[2] si possono riscontrare difficoltà al rilascio di certificazione, in carta semplice, da parte di alcuni istituti scolastici, in tal caso verificare con la propria azienda quale documentazione alternativa si può produrre a dimostrazione dell’avvenuta frequenza/promozione.
Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo
ALLEGATI: