Antiriciclaggio: le assicurazioni vita

Dal 1° maggio scorso è in vigore il Regolamento Ivass n.44 che ha dato attuazione, nel Settore Assicurativo, all’art.7 Dlgs.231/2007 e modificato dal Dlgs.90/2017 recepente la IV Direttiva antiriciclaggio 2015/849.

Il Regolamento si applica ad Imprese ed Intermediari operanti nel Ramo Vita. In particolare:

  • Alle Compagnie ed agli Intermediari che operano nel Ramo Vita:
  • Alle Sedi secondarie in Italia di Imprese ed Intermediari assicurativi con Sede legale in un altro Stato See nonché di Imprese con Sede legale in uno Stato terzo;
  • Alle Imprese ed Intermediari con Sede legale in un altro Pase See stabilitisi senza Succursali sul territorio della Repubblica Italiana, ovvero in regime di libera prestazione di servizi

Il Regolamento (Capo II sezione II) definisce il ruolo ed i compiti degli Organi sociali e prevede l’obbligo di definire una policy per individuare, in modo analitico e motivato, le scelte che le Imprese intendono fare per adempiere in modo concreto agli obblighi antiriciclaggio. Nell’ambito delle norme dedicate ai presidi organizzativi (capo II sezione III) è previsto che la Funzione antiriciclaggio  possa interloquire direttamente con l’Organo amministrativo e di controllo, al fine di assicurarne l’indipendenza ed occorrerà adeguarsi alle nuove norme entro il 31 dicembre 2019 con le opportune delibere entro settembre 2019.

L’art.29 del Regolamento definisce l’approccio basato sul rischio e stabilisce che l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica debbano essere modulati secondo il rischio di riciclaggio da parte del cliente, considerando anche i fattori relativi al titolare effettivo, al beneficiario ed all’eventuale titolare effettivo di quest’ultimo. Confermato che la valutazione del rischio deve tenere conto unitariamente di tutti i prodotti assicurativi nel ramo vita che la Compagnia, le altre Imprese del Gruppo o gli Intermediari assicurativi, hanno commercializzato/intermediato in Italia  in qualunque regime, di stabilimento o libera prestazione di Servizi (art.31 comma 7).

Vi è, inoltre, l’assenza di una previsione di esenzione per le fattispecie qualificate dalla Legge a basso rischio. Di conseguenza, le Imprese dovranno individuare quelle fattispecie ritenute tali e per le quali sarà prevista l’Adeguata verifica semplificata.

Pertanto l’identificazione del Cliente è sempre obbligatoria, anche nei rapporti continuativi a basso rischio (premio annuale/unico pari o inferiore rispettivamente a mille o 2.500 euro). Infine, vi è la possibilità che gli adempimenti a carico degli Intermediari (verifica dell’identità e conservazione) vengano svolte, previo accordi, dalle Imprese (art.55 comma2).

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