L’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) dovrebbe avvenire, quando possibile, prima della stipula degli atti negoziali da parte dei Professionisti (art.35 Dlgs.231/07). L’articolo, infatti, prevede che, prima di compiere l’operazione –ricordiamo che il concetto di “operazione” all’origine era esclusivo delle sole movimentazioni/trasferimenti di mezzi di pagamento, mentre oggi è esteso anche ai negozi giuridici con contenuto patrimoniale. Ndr) le Sos vanno inviate senza ritardo all’Uif quando si sa, si sospetta o si hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute/tentate operazioni di riciclaggio.
L’art.37 indica specifiche disposizioni per l’invio delle Sos da parte dei Professionisti. Per loro, infatti, è previsto (in via alternativa) l’invio delle stesse direttamente o tramite l’Organismo di autoregolamentazione di appartenenza. Infatti, una volta ricevute le segnalazione da parte dei propri Iscritti, questi Organismi provvedono (senza ritardi) a trasmetterle integralmente all’Uif, ovviamente prive del nominativo del segnalante.
Questa riservatezza è garantita dal Consiglio nazionale con procedure mediante crittografia (fermo restando che il nominativo del segnalante dovrà essere fornito alle Autorità su loro richiesta, di conseguenza il Consiglio stesso dovrà conservarne traccia) con divieto di dare comunicazione al Cliente interessato, o a terzi, dell’avvenuta segnalazione o di eventuali indagini od approfondimenti in materia di antiriciclaggio.
La mancata osservanza dell’obbligo di segnalazione, salvo che il fatto non costituisca reato e quindi di concorso nel reato di riciclaggio, è punito con la sanzione amministrativa di 3mila euro. Nelle fattispecie più gravi, ripetute o sistematiche/plurime si applica una sanzione da 30mila a 300mila euro. Se le violazioni stesse comportassero anche un vantaggio economico, la sanzione non potrà essere inferiore a 450mila euro e salire fino ad un milione di euro qualora il vantaggio economico non sia determinato o determinabile.