Il lavoro in solitudine nel nostro settore si determina con la presenza di un unico addetto (anche occasionale) in una unità organizzativa, senza essere a portata visiva o uditiva di altri lavoratori. Con la specificità per le Filiali di operare – fuori orario di apertura al pubblico – in ambienti protetti/blindati, di non libero accesso.
Il BancoBPM a marzo 2017 conferma quanto presente nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ex Banco Popolare, modificando il divieto di operare da soli in filiale esistente nella ex BPM. Il DVR recepisce alcune nostre indicazioni e riconosce la condizione peculiare del lavoro in solitudine. Ciò non soddisfa le esigenze di prevenzione individuate dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, che hanno ribadito:
➢Il lavoro in solitudine non è una condizione “indispensabile” per l’esercizio dell’attività lavorativa, per cui il BancoBPM dovrebbe VIETARE questa condizione organizzativa;
➢La necessità di prevedere sempre dei sistemi automatici di rilevazione di possibili malori o mancamenti e di sblocco degli accessi protetti, per il soccorso veloce alla persona;
➢Previsione di una dotazione minima di sicurezza antirapina (cash in/out, centralina vigilanza e controllo remoto mezzi forti e accessi, ecc.), eventualmente implementabile;
➢L’effettuazione della visita preventiva di idoneità per l’adibizione e valutazione specifica del possibile disagio lavorativo.
Inoltre evidenziamo la contraddizione con quanto affermato dal BancoBPM, sull’organico minimo di tre unità per Filiale, cosa che non giustifica le casistiche registrate nel Gruppo.
Condizioni indispensabili per l’adibizione
• Essere stati informati e addestrati sui sistemi di SICUREZZA presenti nello specifico contesto di lavoro (posizionamento cassetta primo soccorso, pulsante sblocco uscita di emergenza, etc.) e sulla gestione delle emergenze mediante un’esercitazione di evacuazione;
• Essere stati FORMATI su antincendio (DM 10/03/98 e il primo soccorso DM388/03) e completato la formazione generale e specifica prevista dall’Accordo Stato Regioni 12/2011 (8h) e la formazione aggiuntiva per il rischio rapina (8h in aula).
Tutele per Lavoratrice/re (per loro è fatto divieto di lavorare in solitudine):
• Con disabilità motorie o sensoriali anche temporanee
• Straniero con NON completa padronanza della lingua italiana
• Apprendista o con contratto di somministrazione
• Neo assunto
• In stato di gravidanza
• portatore di condizioni soggettive che, lavorando in solitudine, possano aumentare il rischio per la persona
CONSIGLI UTILI:
➢ Comunica sempre al Preposto ed GRU (Gestore Risorse Umane) quando lavori in solitudine e chiedi di essere autorizzato in forma scritta ai sensi delle normative in essere. Inserisci per conoscenza il RLS competente per territorio.
➢ Richiedi la Visita Medica ex art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. 81/08per un’esposizione a nuovi rischi lavorativi per il trasferimento ad altra mansione di attività lavorativa, in cui le condizioni di salute sono suscettibili di peggioramento. Le condizioni di salute individuale vanno comunicate al Medico Competente aziendale, che ha precisi obblighi di tutela della privacy e della cartella sanitaria individuale e facoltà di prescrizioni e/o limitazioni.
➢ Richiedi la presenza di sistemi remoti/automatici di segnalazionedi possibili malori del personale e che rendano sempre possibile l’accesso veloce ai soccorritori.
➢ Richiedi il ripristino dell’organico previsto (condizioni previste per la prestazione di lavoro in sicurezza), se per situazioni contingenti sei da solo in una Unità Organizzativa che non prevede il lavoro in solitario o se non sussistano le condizioni indispensabili sopra riportate.
➢ Attieniti con scrupolo alle disposizioni regolamentari, in particolare alle normative relative alle procedure di sicurezza, per gli accesi, la gestione dei contanti , il caricamento degli ATM, ecc.
Per ogni dubbio ed assistenza rivolgiti al RLS del tuo territorio!!
Milano, 12 luglio 2019
scarica il documento originale