Pagamenti in contanti degli stranieri

By: Curtis Bullock – All Rights Reserved

Completiamo il quadro sulla nuova normativa in termini di “pagamento in contanti” allargando l’orizzonte anche ai pagamenti in contanti  effettuati dai turisti stranieri in visita nel nostro Paese. L’occasione serve per conoscere la normativa in tutti i suoi aspetti, cosa  particolarmente utile in un Paese come il nostro a forte vocazione turistica, e per essere di aiuto (come Dirigenti Sindacali) ai nostri iscritti ed ai colleghi tutti  in caso di eventuali richieste di informazioni da parte dei loro clienti operatori commerciali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

L’esclusione degli stranieri per l’applicazione dei limiti al pagamento in contanti pari a 1.000 euro è applicabile fin dall’entrata in vigore del Dl 16/2012 ( cioè dal 2 marzo corrente anno), ma con diversi aspetti applicativi che meritano di essere approfonditi. Innanzitutto gli Operatori che ricevono pagamenti in contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro, a livello operativo devono aver inviato entro il 10.4.2012 una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Per non rientrare nelle disposizioni dell’art.49 del Dlgs 231/2007 devono seguire un iter preciso: fotocopia del passaporto del cliente, autocertificazione e DEPOSITO IN BANCA DELLE SOMME INCASSATE ENTRO IL GIORNO SEGUENTE. La ragione di questo intervento correttivo – inserito nei commi 1 e 2 dell’art.3 del Dl 16 – è dettata dalla preoccupazione che l’abbassamento da 2.500 euro a 1.000 euro del limite per i pagamenti in contanti possa penalizzare le attività turistiche, con particolare evidenza gli esercenti che lavorano molto con i turisti stranieri (si ricorda che la soglia è stata ridotta a partire dal 6 dicembre 2011 dal Dl 201/2011, ma le sanzioni sono applicabili solo alle infrazioni commesse dal 1°febbraio in avanti).

La semplificazione è relativa all’acquisto di beni e prestazioni di servizi “legate al turismo” ed effettuate presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74ter del Dpr 633/72.  Si tratta delle Attività di Commercio al dettaglio, e delle Agenzie di Viaggi per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non espressamente richiesta dal cliente. Se, per esempio, un turista straniero acquista un bene il cui prezzo è di 1.300 euro, può pagare in contanti, e lo stesso vale per le spese alberghiere. Se invece un turista straniero fruisce di una prestazione professionale il cui compenso è superiore a 999,99 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili (assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico bancario, carta di credito, ecc.). Questo perché la prestazione è effettuata da un Professionista obbligato all’emissione della fattura e non ricompreso nei soggetti di cui al citato art.22 (p.es. il pagamento del canone di locazione da parte di un turista straniero ad un privato che gli concede in uso l’abitazione estiva: il proprietario della casa non è in possesso della soggettività passiva ai fini dell’Iva e non è riconducibile al commerciante al minuto che effettua cessione di beni.

La norma è applicabile solo se l’acquirente (o committente) è una persona fisica, con la residenza al di fuori del territorio dello Stato Italiano e la cittadinanza in un Paese esterno alla UE o allo spazio economico Europeo (che include in più nazioni come Liechtenstein, Islanda e Norvegia).

Una volta effettuata la comunicazione preventiva, l’esercente ha la possibilità di ricevere denaro contante in misura pari o superiore ai 1.000 euro se osserva la seguente procedura:

A) = il soggetto cedente o prestatore del servizio deve acquisire una fotocopia del passaporto del cliente;

B) = le condizioni della cittadinanza e di non residenza in Italia devono essere attestate dal cliente con una autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 (meglio predisporre  moduli  ad hoc prestampati ;

C) = nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cedente o prestatore deve versare il denaro contante incassato in un conto corrente a lui intestato presso un operatore finanziario;

D) = lo stesso cedente o prestatore dovrà consegnare all’operatore finanziario la fotocopia del passaporto precedentemente acquisita,  della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

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