Gli obblighi dei professionisti

By: Paolo Pizzimenti – All Rights Reserved

Dopo aver visto le procedure di controllo nei confronti dei Professionisti da parte della Guardia di Finanza, descriviamo ora quali sono gli obblighi degli stessi nei confronti della normativa vigente. Con questo contributo si avrà una panoramica ancora più completa in materia di legalità ed antiriciclaggio.

Innanzitutto i Professionisti hanno l’obbligo di conservare le scritture, le registrazioni, e le copie dei documenti necessari per l’adeguata verifica. Tutti i documenti devono essere conservati nel dossier che riguarda il Cliente, e per un periodo di dieci anni. Il dossier può essere tenuto anche in singole cartelle informatiche ed intestate. Se già informatizzato non serve più alcuna operazione, invece se fosse tenuto ancora in formato cartaceo si dovrà procedere alla sua scannerizzazione. La mancata , tardiva o parziale registrazione negli archivi informatici e cartacei verrà sanzionata con una multa variabile fra i 2.600 ed i 13.000 euro.

La mancata segnalazione di operazioni sospette è quella risultante con ricadute più delicate per il Professionista. L’obbligo si ha quando il Professionista è a conoscenza, sospetta, o ha validi motivi per sospettare, che siano in corso ( o siano state compiute) operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

Il Ministro di Giustizia, con Decreto 16 aprile 2012, ha delineato una serie di operazioni ritenute sospette “a prescindere”. Esse sono suddivise in base a:

1) = Atteggiamento del cliente – riluttanza a fornire chiarimenti o  documenti di identità.

2) = Modalità di esecuzione delle prestazioni professionali – consulenza per operazioni finanziarie non coerenti con le attività commerciali sottostanti.

3) = Modalità di pagamento – importi notevoli per contante o con libretti.

4) =  Costituzione di Imprese , Trust od Enti analoghi – strutture di gruppo artificiosamente complesse.

5) = Acquisto di beni immobili e mobili registrati – prezzi troppo elevati di acquisto e non giustificati, investimenti in immobili in località senza legame con chi acquista.

6) = Operazioni contabili e finanziarie poste in essere – investimenti per importi alti rispetto alla situazione economica del Cliente.

In tutti questi casi (che sono previsti dal Decreto)  il Professionista è meglio che approfondisca le operazioni in essere, perché se è vero che le segnalazioni non sono automatiche,  una eventuale omissione espone lo stesso Professionista a rischi sanzionatori in caso gli Organi Investigativi scoprissero delle illiceità nelle operazioni stesse.

Ricordiamo che l’omissione della segnalazione comporta una sanzione dall’1 al 40% dell’importo, salvo che non venga ritenuta penalmente rilevante a titolo di favoreggiamento o di concorso. 

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