Dopo l’approvazione delle Regole tecniche, il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Consulenti (Cndcec) approva le Linee guida per la valutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
Il Documento (che, ricordiamo, ha valore esemplificativo) approfondisce le Regole approvate il 16 gennaio 2019, contiene le macro-aree tematiche sopradescritte e si divide in tre parti, precedute dalle definizioni di carattere generale mutuate largamente dai testi di Legge.
La prima parte ripercorre la Regola tecnica n. 1 fornendo chiarimenti in tema di autovalutazione del rischio, sottolineando che gli atti relativi all’autovalutazione stessa dovranno essere conservati e messi a disposizione degli Organismi di autoregolamentazione e delle Autorità competenti.
La seconda parte è dedicata all’identificazione del Titolare effettivo (Adeguata verifica). A questo riguardo le Linee rimarcano la novità più rilevante della riforma del 2017 e cioè la necessità di individuare sempre il titolare effettivo. La Legge stessa individua una serie di criteri per l’individuazione del Titolare effettivo.
La terza parte del Documento fornisce, invece, le indicazioni operative riguardanti l’obbligo di conservazione ribadendo che, al fine di soddisfare il requisito della storicità, è necessario che tutti i documenti conservati in cartaceo siano datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato.
Ricordiamo che il Documento deve essere preso in considerazione sia dagli iscritti all’Ordine, sia dagli Organi preposti alla vigilanza della Normativa antiriciclaggio.