E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2012 il Decreto 4.5.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che riconosce per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperi Contabili la “funzione di destinatario di segnalazioni di operazioni sospette (Sos) dai propri iscritti. L’Ordine diventa così “filtro” per le segnalazioni antiriciclaggio dei propri Iscritti, che diventano dunque anonime. Viene attuata, in questo modo, la disposizione della normativa antiriciclaggio (Dlgs 231/2007) che prevede la possibilità per gli Ordini Professionali di fungere da interfaccia dei propri associati “nel ricevere le indicazioni di anomalia ai fini del riciclaggio riscontrate nella attività degli stessi”. Il fine è quello di dare l’opportunità a chi si accorge di operazioni che possono rientrare nel riciclaggio, di non essere lui in prima persona ad inviare la segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria ma di poter contare sullo scudo dell’Ordine, che rigira l’indicazione all’Uif stessa. Dopo i Notai ed i Consulenti del Lavoro, che hanno ricevuto questa possibilità nel 2009, ora anche l’Ordine dei Dottori Commercialisti si registra come sentinella antiriciclaggio. Consultando i dati dell’Uif relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette del secondo semestre 2011, si evidenzia che i Professionisti e gli Operatori non Finanziari rimangono ultimi per quando riguarda le segnalazioni antiriciclaggio (nb: pubblicheremo a breve la tabella riassuntiva con i dati relativi ai Professionisti). Nel 2011 il totale delle Segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio sono state 48.836: dagli Intermediari Finanziari ne sono arrivate 48.344, mentre dai Professionisti e dagli Operatori non Finanziari 492. Considerando i dati Uif si nota una crescita, in quanto nel 2008 le segnalazioni erano state 173, nel 2009 erano 136 e infine nel 2010 223.
Il decreto prevede quindi che il Consiglio Nazionale possa ricevere dai propri Iscritti le segnalazioni e che le trasmetta poi per via telematica. L’invio dovrà essere effettuato con modalità idonee a garantire la riferibilità delle trasmissioni dei dati ai solo soggetti interessati, nonché l’integrità delle informazioni trasmesse. Il Consiglio e l’Uif dovranno stipulare, entro 60 giorni, una convenzione per fissare le specifiche tecniche per la trasmissione telematica e degli adempimenti necessari quando l’Uif ritiene utile richiedere ulteriori informazioni ai fini delle analisi o dell’approfondimento investigativo della segnalazione oppure dell’eventuale richiesta di archiviazione.