Antiriciclaggio e legalità

By: Giorgio Frasassi – All Rights Reserved

Regolamento di attuazione dell’articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n.62.

 

Articolo 1 – Definizioni

 

  1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a)   Autorità, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b)   Impresa: l’impresa (in forma individuale o collettiva):

            i) avente sede nel territorio nazionale;

            ii)che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio     chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating, anche a livello di gruppo di     appartenenza;

            iii)che risulti iscritta nel registro delle imprese alla data della richiesta di rating.

 

Articolo 2 – Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità

 

  1. L’impresa, di cui all’articolo 1, che intende ottenere il rating di legalità deve presentare all’Autorità apposita domanda redatta secondo il formulario allegato al presente Regolamento e sottoscritta dal legale rappresentante.

     2. L’impresa deve dichiarare:

        a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reati associativi, usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, riciclaggio,  reati all’ambiente, trasporto di materiali tossici senza le dovute autorizzazioni, contraffazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, delitti con finalità di terrorismo, reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche e reati contro la Pubblica Amministrazione, che non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale, o che non è in corso un procedimento penale per reati con l’aggravante di cui all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

        b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, sindaci, direttore generale,direttore tecnico, rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sia stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reati associativi, usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, riciclaggio,  reati all’ambiente, trasporto di materiali tossici senza le dovute autorizzazioni, contraffazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, delitti con finalità di terrorismo, reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche e reati contro la Pubblica Amministrazione, che non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale o che non è in corso un procedimento penale per reati con l’aggravante di cui all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b1)L’azienda deve dichiarare di applicare integralmente le vigenti disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza,di applicare integralmente le disposizioni contrattuali contenute nel CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni Comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori,di procedere regormente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali,nonchè degli obblighi fiscali,nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.”

c)   di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per illeciti antitrust  gravi e per pratiche commerciali scorrette di cui all’articolo 21, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza di I grado nel biennio precedente la richiesta di rating;

d)   di non essere destinataria di provvedimenti dell’autorità competente di accertamento del mancato rispetto degli adempimenti fiscali, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza di I grado nel biennio precedente la richiesta di rating;

e)   di non essere destinataria di provvedimenti dell’autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza di I grado nel biennio precedente la richiesta di rating;

f)   di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di euro 1000 esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili secondo quanto previsto nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

g)   di non essere destinataria di provvedimenti di condanna o di decreto penale di condanna ai sensi e per gli effetti dei delitti puniti ex art. 353 c.p. (turbativa d’asta)

h)    di non essere destinataria di provvedimenti di revoca delle agevolazioni pubbliche di cui è o è stata beneficiaria, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza di I grado nel biennio precedente la richiesta di rating, e ai sensi dell’articolo 36 legge 20 maggio n. 300.

3.   Il rating potrà essere rilasciato se, dopo 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, l’impresa:

a)   non sia stata sottoposta a procedimenti penali, misure cautelari, misure di prevenzione, sentenze o provvedimenti di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo;

b)   sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal presente articolo;

c)   dimostri la totale dissociazione dell’attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.

Articolo 3– Valutazione dei requisiti

1.   Per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Regolamento. In questa ipotesi l’impresa ha diritto all’attribuzione di un punteggio base pari a <.

2.   Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

a)   rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione.

b)   utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge.

c)   adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

d)   adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsability anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità;

e)   di essere munita di informazione liberatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

f)   di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione approvati dall’Autorità.

3.   Il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di una < aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di <<<.

Articolo 4 – Possesso dei requisiti

1.   Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, comma 2, è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal DPR n. 445/2000.

Articolo 5 – Procedimento per l’attribuzione del rating di legalità

  1. L’Autorità delibera sulla richiesta di attribuzione del rating entro 60 giorni dalla richiesta.

2.   In caso di incompletezza dell’istanza presentata, l’Autorità ne informa l’impresa entro quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa.

3.   L’Autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero dell’Interno e al Ministero della Giustizia, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero dell’Interno o il Ministero della Giustizia hanno svolto osservazioni, il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni.

  1. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa, l’Autorità (può) deve a campione compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni su e alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l’attribuzione del rating di legalità. Le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni e alle organizzazioni sindacali  devono pervenire entro il termine di 45 giorni dalla richiesta, decorso il quale l’esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata. La richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni e alle organizzazioni sindacali  sospende, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1.

5.    L’Autorità comunica al richiedente l’esito della richiesta. Se tale esito è positivo, l’Autorità inserisce l’impresa nell’elenco di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento.

Articolo 6 – Durata, rinnovo, sospensione e revoca

1   Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile, su richiesta.

2.   In sede di rinnovo, l’impresa invia all’Autorità, nei 30 giorni precedenti la scadenza del periodo di validità del proprio rating, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, comma 2.

3.   L’Autorità delibera sulla richiesta di rinnovo del rating di legalità applicando il procedimento di cui al precedente articolo 5.

4.   Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, comma 2, l’Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del rating ovvero procede alla riduzione del punteggio attribuito. L’Autorità dispone, altresì, la revoca nel caso in cui il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci.

5.   In caso di rinvio a giudizio o di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell’ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, l’Autorità dispone la sospensione del rating sino alla pronuncia di I grado ovvero sino al perdurare dell’efficacia delle misure cautelari.

6.   L’Autorità può disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravità dei fatti e all’acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c), d), e), g) del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia di I grado dell’autorità giudiziaria.

7.   L’Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del punteggio o di sospensione, comunica all’impresa i motivi che ostano al mantenimento del rating alla conferma del punteggio già attribuito, o che ne comportano la sospensione.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Durante tale periodo il termine di cui all’articolo 5, comma 1, è sospeso.

In caso di richiesta di informazioni effettuata ai sensi del precedente comma 6, il termine di cui all’articolo 5 è interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste.

Articolo 7 – Obblighi informativi

1.   L’impresa cui è stato attribuito il rating si impegna a comunicare all’Autorita’ ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui al precedente articolo 6, commi 5 e 6, entro tre giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all’articolo 6, comma 4 del presente Regolamento.

2.   Il Ministero di Giustizia, il Ministero dell’Interno e le altre pubbliche amministrazioni, e ogni altro soggetto portatore di interessi collettivi, per quanto di loro competenza, non appena ne siano venuti a conoscenza, comunicano all’Autorità ogni variazione intervenuta nei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui all’articolo 6, commi 5 e 6 del presente Regolamento

Articolo 8 – Elenco delle imprese con rating di legalità

1.     L’Autorità pubblica mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza; nella medesima sezione vengono altresì pubblicati i motivi che hanno portato alla sospensione o revoca del rating, nonchè  l’elenco delle imprese alle quali il rating non è stato attribuito per carenza di requisiti.

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