Antiriciclaggio: linee guida Bankitalia

La Banca d’Italia ha redatto e pubblicato nove nuove regole antiriciclaggio per gli Intermediari finanziari: Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio. Il nuovo documento, evoluzione del precedente pubblicato l’11 marzo 2011, recepisce le nuove disposizione della IV Direttiva europea antiriciclaggio, dei Regolamenti sul punto di contatto centrale (Ue/1108-2018) e sul trasferimento fondi (Ue/847-2015) e degli orientamenti congiunti Esa (22 settembre 2017).

Nel documento sono state modificate le sezioni riguardanti le funzioni antiriciclaggio, il Responsabile Sos ed i Gruppi societari e sono state inserite ex-novo le sezioni su Esercizio di autovalutazione e Punto di contatto centrale.

Alla funzione antiriciclaggio viene assegnato un ruolo centrale nell’esercizio di autovalutazione che dovrà essere effettuata ogni anno, anche in assenza di nuovi rischi di rilevante entità o di significativi mutamenti dei rischi esistenti. La Banca d’Italia farà seguire, poi, delle ulteriori comunicazioni riguardanti i criteri speciali per gli adempimenti stessi e che sono applicabili alle varie categorie di Intermediari bancari e finanziari.

Un’attenzione particolare è riservata al Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, a cui sono richiesti requisiti di indipendenza, autorevolezza, professionalità ed obblighi di riservatezza nella sua attività più rigorosi. Il Responsabile avrà l’obbligo di esaminare tutte le operazioni anomale delle quali sia venuto a conoscenza, anche senza la segnalazione di primo livello. La nomina di un eventuale delegato dovrà essere conferita dall’Organo con funzione di supervisione strategica (dopo aver sentito l’Organo con funzione di controllo) sulla base di quanto avviene in materia di nomina e revoca dei titolari di funzione di controllo nella regolamentazione di vigilanza. I Gruppi di maggior complessità potranno nominare più di un delegato, ma individuando preventivamente i criteri di ripartizione delle competenze.

Le diposizioni saranno in vigore dal primo giugno 2019. Dal primo gennaio 2020 si applicheranno gli obblighi di definizione di una Policy sulle scelte di organizzazione aziendale, sull’istituzione per le Capogruppo di una base informativa comune e sulla conduzione dell’esercizio di autovalutazione (che dovrà essere trasmesso entro il 30 aprile 2020).

Questo nuovo provvedimento è inserito nell’insieme delle misure italiane di prevenzione e contrasto al riciclaggio, che lo stesso Gafi (nel Rapporto di valutazione reciproca) ha giudicato con esiti positivi. L’Organizzazione ha registrato un progresso dell’Italia nella Compliance tecnica delle carenze individuate nel Rapporto stesso, aumentando (di conseguenza)il punteggio assegnato sul grado di adeguamento interno ad ulteriori 8 raccomandazioni sulle 40 del Gafi. Tra i miglioramenti vi è l’implementazione del risk-based approach attraverso la previsione per i Soggetti obbligati dell’esercizio di autovalutazione e dell’adozione di procedure di mitigazione del rischio. Rimangono, invece, invariati i punteggi relativi alle Raccomandazioni 12-13-23 per le quali sono stati evidenziati dei progressi ma non ancora sufficenti.

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