Antiriciclaggio: i nuovi obblighi dei professionisti

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha delineato le regole tecniche che delimitano i confini degli obblighi antiriciclaggio. In particolare la regola tecnica n.2 delinea il perimetro degli obblighi di adeguata verifica della clientela, classificando le prestazioni professionali sulla base di quattro livelli di rischio: non significativo, poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo.

Nella prima categoria sono incluse tutte quelle prestazioni che, essendo prive di profili economici e finanziari, restano escluse per legge dall’ambito di applicazione dell’adeguata verifica, oltre a quelle in cui il professionista (non entrando nel merito delle operazioni svolte dal proprio cliente) non può, di conseguenza, porre in atto alcun monitoraggio ai fini antiriciclaggio. Questo è il caso di chi svolge la funzione di componente del collegio sindacale, senza compiti di revisione legale dei conti in Società figuranti come soggetti non obbligati. Questo perché a lui non sarebbe imputabile (in quel ruolo) alcuna prestazione professionale/intellettuale/commerciale esterna in grado di assumere rilevanza ai fini antiriciclaggio.

Va tenuto presente che possono far parte del collegio sindacale anche soggetti non professionisti, non obbligati ai sensi della antiriciclaggio, che in quanto tali non sarebbero comunque tenuti all’adeguata verifica. Dunque la mancanza della funzione di revisione solleva il sindaco dagli adempimenti relativi all’adeguata verifica (limitandosi ad acquisire e conservare copie del verbale di nomina) ma rimane in capo a lui l’obbligo di segnalazioni di operazioni sospette che permane a prescindere dallo svolgimento di tale funzione.

Tra le altre prestazioni a rischio non significativo vi è anche l’attività del professionista che si limiti ad attestare la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione (Iva/Redditi/Irap…) agli elementi registrati nella contabilità , senza essere depositario delle scritture contabili. Questo data la natura di mero controllo formale dell’attività svolta, ed è sufficiente che il professionista acquisisca copia dei documenti di identità del cliente e ne provveda alla conservazione. Questa regola di condotta può essere osservata con uguale efficacia ai fini dell’adeguata verifica nel caso di interpelli presentati in via preventiva (ai fini, p.es. di un chiarimento interpretativo) a soggetti pubblici e relativi a casi concreti.

Vi è, poi, la lista degli incarichi derivanti da nomine giudiziali (curatore, commissario giudiziale, liquidatore…) nei quali la semplificazione dell’adeguata verifica discende direttamente dalla natura dell’incarico, che principalmente impone obblighi già prescritti dalla normativa di riferimento e che, quindi, assorbono quelli antiriciclaggio. L’assenza di profili patrimoniali e finanziari toglie all’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi ordinari di adeguata verifica anche le prestazioni intellettuali svolte da professionisti, oltre alle funzioni svolte dai componenti dell’Organismo di Vigilanza ex Dlgs.231/01.

In applicazione dell’art.17, comma 7, Dlgs.231/2007 non è richiesto nessun adempimento in caso di pure funzioni operative di carattere telematico (invio telematico di Bilanci). Opportunamente è bene sottolineare come le casistiche fin qui viste, hanno valore indicativo in quanto non escludono l’obbligo in capo ai professionisti di procedere alla valutazione del rischio con riferimento alla specificità di ciascun caso concreto, che richieda approfondimenti dati da eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dei singoli incarichi.

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