Prosegue il compito della Corte di Cassazione tendente a precisare le condotte ed i requisiti necessari all’individuazione del reato di auto-riciclaggio (Art.648, 1ter Codice penale), configurando tale reato anche per colui che riscatta una polizza assicurativa con denaro regolarizzato mediante lo “scudo fiscale”, per poi sottoscriverne altre due sempre a proprio nome, qualora il denaro fosse stato di provenienza illecita (come, p.es. la sua sottrazione dal patrimonio di una Società di capitali).
Infatti, secondo la Seconda sezione penale di Cassazione (con propria sentenza n. 9681/19 appena depositata) anche il disinvestimento di una polizza ed il suo successivo reinvestimento dei medesimi importi costituisce reato di auto-riciclaggio in quanto è necessario valutare la reale natura dell’operazione relativa all’acquisto di una polizza vita, verificando la specifica struttura del contratto ed individuando la causa specifica dello stesso, procedendo pertanto ad una analisi articolata del contratto.
La Cassazione, quindi, conferma la prima sentenza che aveva considerato l’operazione un meccanismo idoneo ad integrare un sistema di reinvestimento, poiché l’utilizzo del denaro, anche alla luce dell’operazione segnalata come sospetta ai fini antiriciclaggio dalla Banca d’Italia, non poteva essere considerato come diretto godimento da parte dell’autore del reato, e quindi solo per uso personale, che esclude la punibilità.
L’intera condotta è stata considerata idonea a configurare il reato, in quanto l’operazione di disinvestimento (e successivo reinvestimento in due polizze distinte) ha reso possibile la dissimulazione della provenienza delle somme. Si è considerata, infatti, tale attività idonea anche solo ad allontanare in modo mediato la correlazione tra i due controvalori trasferiti e la consistenza originaria totale della somma di provenienza illecita.
In questo modo la Corte suprema richiama il proprio recente orientamento in tema di riciclaggio e di auto-riciclaggio, ricordando che non soltanto sono punibili le operazioni che sono volte ad impedire in modo definitivo l’accertamento ma anche quelle che rendono difficile l’accertamento stesso della provenienza illecita del denaro.
Di conseguenza è stato stabilito il precedente secondo cui l’operazione avente oggetto l’acquisto con la medesima somma di due polizze diverse e di diverso importo, segnalate come operazioni sospette dalla Banca d’Italia e che le ha quindi valutate come tali, sia una condotta idonea ad ostacolare concretamente l’origine illecita delle risorse finanziarie del soggetto indagato, giustificando il sequestro preventivo effettuato su tali importi di origine illecita.
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