Antiriciclaggio: la valutazione del rischio

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili approva le regole tecniche in materia di antiriciclaggio, mettendo a disposizione degli iscritti un articolato tecnico di supporto nell’applicazione dei nuovi obblighi antiriciclaggio (parere del Comitato di sicurezza finanziaria del Consiglio).

Il Testo recupera, approfondendole, tre regole tecniche. La prima prescrive che l’autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei Professionisti obbligati e non è delegabile. I Soggetti obbligati possono procedere utilizzando una scala graduata associando alla rilevanza del rischio un indicatore di intensità. I fattori di rischio riferiscono alla tipologia della Clientela , all’area geografica di operatività, ai canali di distribuzione ed ai servizi offerti. L’autovalutazione del rischio è di strumento all’attivazione delle misure necessarie per la gestione e la mitigazione del rischio stesso.

            La Regola numero due dovrebbe costituire uno strumento valido per la semplificazione dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela, individuando una serie di prestazioni a rischio non rilevante ed in particolare: Sindaco senza incarico di revisione, Membro di Organismo di Vigilanza (Dlgs. 231/01), ovvero apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali senza tenere la contabilità del Soggetto. Vengono dettagliati anche gli obblighi di adeguata verifica nella loro duplice declinazione di semplificata e di rafforzata, con la possibilità di adeguata verifica mediante terzi ferma restante la responsabilità dei Soggetti obbligati.

La Regola tecnica numero tre fa luce sull’obbligo di conservazione , evidenziando la possibilità di ricorrere a sistemi sia cartacei che informatici.

            Segnaliamo, inoltre, che sulla valenza giuridica delle regole tecniche degli Ordini è intervenuto anche il Consiglio nazionale del Notariato il quale ha approvato lo studio n.1 2018B e affermato che le regole tecniche e le indicazioni vincolanti, essendo richiamate dalla norma primaria, sono idonee a completare ed applicare la Legge stessa.

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