Lavoro irregolare: le nuove sanzioni

Lavoro nero: quali sono le sanzioni previste dalla legge

Si inaspriscono le sanzioni previste per chi sfrutta il lavoro nero

 

Novità in arrivo in materia di contrasto al fenomeno del lavoro nero per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per effetto dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019 (comma 445, lettera d), della Legge 145/2018) cambiano le sanzioni applicabili in caso rapporti di lavoro non regolari e alla mancata applicazione della normativa vigente in materia di orario di lavoro, distacco e sicurezza.

Con la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito gli ambiti di applicazione della normativa, precisando che le nuove maggiorazioni trovano applicazione con riferimento a condotte che si realizzano a partire dal 2019. In virtù del principio secondo il quale la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa, l’Ispettorato chiarisce che il mantenimento di un lavoratore in nero nel periodo a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori.

 

Nuove sanzioni dal 2019

 

1) Lavoro in nero

Per lavoro nero (detto anche “sommerso” o “irregolare”) si intende la pratica di impiegare lavoratori subordinati senza aver comunicato l’assunzione al Centro per l’impiego, con tutte le relative conseguenze su INPS, INAIL ecc.

Ogni datore di lavoro è tenuto infatti ad inoltrare un’apposita comunicazione telematica Unilav entro le ore 24 del giorno che precede quello di avvio del rapporto, fatta eccezione per i casi di urgenza e forza maggiore. L’adempimento è utile per denunciare agli enti preposti (Centri per l’impiego, Ministero del lavoro, INPS e INAIL) che si sta instaurando un rapporto di lavoro subordinato. Se manca la comunicazione, lo Stato è totalmente all’oscuro che quel soggetto sta svolgendo attività lavorativa in azienda. Ed è in questi casi che si parla di lavoro nero.

Lo sfruttamento del lavoro nero comporta sanzioni civili e amministrative pecuniarie sempre più severe. Utilizzare un lavoratore irregolarmente, stabilendo un rapporto lavorativo subordinato ma privo dei requisiti contributivi e legali previsti dalla legge, significa commettere una violazione.

In caso di utilizzo di lavoratori in nero, le sanzioni previste dall’articolo 3, del Decreto Legge n. 12/2002, dal 2019, diventano:

  • in caso di lavoro irregolare fino a 30 giorni di lavoro effettivo, da 1.800 a 10.800 euro (contro i 1.500/9.000 euro del 2018);
  • in caso di lavoro irregolare da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo, da 3.600 e 21.600 euro (contro i 3.000/18.000 euro del 2018);
  • in caso di lavoro irregolare oltre 60 giorni di lavoro effettivo, da 6.000 a 36.000 euro (contro i 7.200/43.200 euro del 2018).

2) Somministrazione

Anche per l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro (articolo 18, del D.L.vo n. 276/2003) e in caso di distacco illecito le sanzioni, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, sono aumentate del +20% e passano da 50 a 60 euro.

3)  Ricerca del personale-selezione del personale

In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di ricerca-selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale (articolo 18, del D.L.vo n. 276/2003) viene applicata una sanzione compresa tra 5.000 e 10.000 euro.

4) Appalti illeciti

Stesso discorso per gli appalti illeciti (articolo 29, del D.L.vo n. 276/2003): la sanzione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, è aumentata del 20% e passa da 50 a 60 euro.

 

5) Distacco illecito

Passa da 50 a 60 euro anche la sanzione applicabile in caso di distacco illecito (articolo 30, del D.L.vo n. 276/2003), per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa.

6) Intermediazione illecita

In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione (articolo 18, del D.L.vo n. 276/2003), la sanzione è compresa tra 5.000 e 10.000 euro.

7) Distacco transnazionale

Gli aumenti del 20% riguardano anche le sanzioni applicabili in caso di:

  • mancata comunicazione del distacco: da 150/500 euro si passa a 180/600 euro per ogni lavoratore interessato;
  • cabotaggio, in caso di circolazione, su strada, senza la documentazione richiesta, ovvero con documentazione non conforme alle disposizioni di legge si passa da 1.000/10.000 euro a 1.200/12.000 euro;
  • per la conservazione documenti del distacco si passa da 500/3.000 euro a 600/3.600 euro per ogni lavoratore interessato;
  • per la nomina del referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti da 2.000/6.000 euro a 2.400 a 7.200 euro;
  • nomina referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali da 2.000/6.000 euro a 2.400/7.200 euro

Il tutto con un massimale di sanzione pari a 150.000 euro.

8) Orario di lavoro

L’aumento del 20% porta le sanzioni amministrative per violazioni relative all’orario di lavoro:

  • in caso di 48 ore quale durata media settimanale dell’orario di lavoro, per ogni lavoratore interessato, si passa da 200/1.500 euro a 240/1.800 se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento, da 800/3.000 a 960/3.600 euro se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento, da 2.000/10.000 aa 2.400/12.000 euro se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento e non è ammesso il pagamento in misura ridotta;
  • nel caso in cui non venga rispettato il riposo giornaliero delle 11 ore consecutive ogni 24, si passa da 100/300 aa 120/360 euro se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento, da 600/2.000 a 720/2.400 euro se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento e da 1.800/3.000 a 2.160/3.600se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento (non è ammesso il pagamento in misura ridotta);
  • nel caso in cui non venga rispettato il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, da cumulare alle 11 ore di riposo giornaliero le sanzioni passano da 200/1.500 a 240/1.800 euro se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento, da 800/3.000 a 960/3.600 euro se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento e da 2.000/10.000 a 2.400/12.000 euro senza possibilità di pagamento in misura ridotta se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento;
  • nel caso in cui non venga rispettato il diritto minimo alle 4 settimane di ferie annuali si va da 100/600 a a 120/720 euro se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori, da 400/1.500 a 480/1.800  euro se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni, da 800/4.500 a 960/5.400 euro se non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni.

9) Salute e Sicurezza sul lavoro

Dal 1° di gennaio 2019 vengono aumentate del 10% tutte le sanzioni di natura amministrative e penale riguardanti violazioni alle disposizioni previste nel Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008).

10) Altre violazioni

Verranno inoltre aumentate del 20% tutte le sanzioni dovute a violazioni di disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate da apposito decreto del Ministro del Lavoro di prossima emanazione.

Ulteriori maggiorazioni

Le maggiorazioni del 20% o 10% saranno raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Gli incassi derivanti dalle maggiorazioni previste dalla Legge di Bilancio 2019 saranno destinate, nel limite complessivo di 15 milioni di euro annui, al finanziamento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato del Lavoro.

Così come chiarito nella circolare n. 2/2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’aumento delle sanzioni per lavoro nero e irregolare si applicherà per le violazioni commesse a decorrere dall’anno in corso.

Per quanto riguarda la collocazione temporale delle violazioni, trova applicazione il principio del tempus regit actum, ovvero bisognerà tenere conto del momento in cui cessa la condotta stessa.

Ad esempio, quindi, il mantenimento di un lavoratore in nero a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha già avviato le procedure per il rilascio del nuovo codice tributo per il versamento delle sanzioni relative alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2019.

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