Appalto Assicurativo: SNA sconfitto ancora in tribunale sul CCNL


Dopo che, il 15 gennaio scorso, il Tribunale di Forlì ha accolto il ricorso presentato da una dipendente di una agenzia assicurativa contro la illegittima applicazione del CCNL sottoscritto da SNA, nei giorni scorsi sono state depositate le motivazioni della prima sentenza emessa dal Tribunale di Genova che respinge il ricorso di un Agente Assicurativo aderente a SNA contro le sanzioni allo stesso comminate dagli ispettori dell’INPS per mancato pagamento dei contributi dovuti a favore dei propri dipendenti.

L’Agente SNA aveva applicato il CCNL “pirata” firmato da SNA con Fesica Confsal (Federazione Sindacale Industria Commercio e Artigianato) e Fisals Confsal (Federazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori Stranieri).

Le contestazioni dell’INPS all’Agente SNA di Genova si sono basate sulla regola generale stabilita dalla legge secondo la quale “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Pertanto, gli ispettori INPS, riscontrando violazioni rispetto a quanto previsto dalle legge nel corso dei controlli effettuati in alcune Agenzie Assicurative di Genova, nelle quali veniva applicato il CCNL “pirata”, avevano intimato all’Agente SNA il pagamento del mancato versamento dei contributi dovuti e comminato le relative sanzioni..

L’Agente sanzionato, col patrocinio dei legali nazionali dello SNA, aveva presentato ricorso nei confronti di detti provvedimenti.

Dopo una serie di udienze, nel corso delle quali sono stati sentiti, oltre agli ispettori dell’INPS, anche rappresentanti sindacali delle OO.SS dei dipendenti e rappresentanti di vertice sia di ANAPA che di SNA. 

IL GIUDICE HA RESPINTO IL RICORSO DELL’AGENTE SNA CONDANNANDOLO, INOLTRE, ALLA RIFUSIONE AD INPS DELLE SPESE DI LITE OLTRE A SPESE GENERALI ED ACCESSORI DI LEGGE. 

Nel dispositivo della sentenza il giudice afferma che le prove assunte sono state univoche nel dimostrare che il contratto collettivo contestato da INPS (quello di sna) non è stato siglato dai sindacati che abbiano la maggior rappresentatività dei lavoratori del settore.

Questa sentenza è un’importante vittoria nella battaglia che le OO.SS. FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA e UILCA stanno portando avanti per l’applicazione del CCNL di riferimento del settore, firmato con ANAPA.   

Passo dopo passo, anche nelle aule dei Tribunali, la strategia che SNA ha portato avanti in questi anni si sta rivelando perdente e, nel contempo, si vanno affermando con forza i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e la corretta applicazione del nostro CCNL.

La determinazione delle OO.SS FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA e UILCA e il sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori saranno decisivi nel raggiungere questI fondamentalI obiettivI. 

Roma, 4 febbraio 2019         Le Segreterie nazionali

  First/Cisl – Fisac/Cgil – Fna – Uilca

 

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L’OPINIONE DELLA SETTIMANA di Federico Serrao

L’UNICO CCNL «GIUSTO», LA TUTELA DEI COLLEGHI
E LE CHIACCHIERE DEI «LEONI DA TASTIERA»

Cari colleghi,

Quando l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una Circolare emanata il 25 gennaio 2018, più di un anno fa, annunciava il varo di un’intensa attività di vigilanza riguardo la mancata applicazione di Contratti Collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente rappresentative, ebbi la sensazione che nulla sarebbe più stato come prima.

E’ un vero e proprio malcostume quello dei cosiddetti contratti di dumping, cui manca il requisito della reale rappresentatività di uno o di entrambi i sottoscrittori e, così come dichiarato dal CNEL, su un totale di circa 900 Contratti Collettivi Nazionali, non sappiamo quanti siano con precisione, ma abbiamo avuto la conferma che tra essi possiamo annoverare quelli dello SNA. Il personale ispettivo li avrebbe quindi considerati del tutto inefficaci poiché tra le materie derogabili da tali contratti non è presente il trattamento retributivo minimo, in merito al quale opera un limite inderogabile sancito dall’art. 36 della Costituzione. Due elementi su due presenti nel CCNL SNA.

Il sistema ha iniziato a stridere proprio a causa della proliferazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni prive di adeguata rappresentanza, che hanno creato condizioni di lavoro peggiorative per una medesima categoria di lavoratori, nonché fenomeni di dumping tra imprese, senza peraltro risultare portatori di obiettivi nobili quali il raggiungimento di una superiore occupazione.

Invece due rinnovi del CCNL dei nostri dipendenti, che rappresentano il frutto di durissime e lunghe trattative e soprattutto un’azione di tutela sia nei confronti dei nostri associati, che dei loro dipendenti, non potevano essere considerati in maniera semplicistica un onere evitabile.

Sul fronte amministrativo le Circolari dell’Ispettorato ricordavano i rischi ai quali sarebbero andate incontro le imprese non applicanti i Contratti Leader, sul fronte delle sanzioni amministrative, omissioni contributive e trasformazioni di contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Cosicché la Sentenza del Tribunale di Genova del 19/12/2018 n. 1064, pubblicata l’1 febbraio 2019, che ha visto dei nostri colleghi condannati al pagamento di una pesante sanzione nei confronti dell’Inps, ha sancito quello che ANAPA andava sostenendo da tempo, ossia che il Contratto Collettivo maggioritario del settore è proprio quello sottoscritto da ANAPA Rete ImpresAgenzia.

Queste le ragioni: perché è stato stipulato con le organizzazioni sindacali che hanno la maggiore, e direi unica, rappresentatività dei dipendenti delle agenzie e perché applica il corretto calcolo dei contributi previdenziali, quindi chi applica tale contratto non corre il rischio di essere pesantemente sanzionato per omissione contributiva.

La Sentenza sancisce un altro importante e per noi scontato assunto: «Gli arretrati dovuti in forza di un contratto scaduto vanno pagati, quale che sia il rinnovo».

Al contrario e stando a quanto riportato nella Sentenza, che è consultabile da tutti, in quanto pubblica, lo SNA, così come dichiarato dal teste intervenuto al processo, obbliga statutariamente i propri iscritti a mantenere una condotta non conforme alle chiare indicazioni legislative e, ora, anche giurisprudenziali.

All’incirca con le medesime motivazioni il Tribunale di Forlì, in data 15 gennaio 2019, ha accolto il ricorso di una dipendente di agenzia assicurativa contro l’illegittima applicazione del Contratto di SNA. E ci sarebbe anche una terza sentenza della quale attendiamo il dispositivo, ma già sappiamo che avrà lo stesso esito sfavorevole per i colleghi agenti.

Se non ci fosse da piangere, per non essere riusciti a dotare la categoria di un solo CCNL e per i colleghi che improvvidamente hanno dovuto attenersi alle regole statutarie dello SNA, ci sarebbe da ridere, ripensando a qualche iscritto in meno alla nostra ANAPA e a tutti gli attacchi pretestuosi e strumentali che abbiamo subito in questi anni, su questo e su altri fronti.

Invece oggi, passo dopo passo, il comportamento che SNA ha portato avanti si sta rivelando perdente, fallace e pericoloso per l’intera Categoria.

Sino ad oggi abbiamo sempre lanciato messaggi trasversali ai colleghi, con l’appello ad iscriversi ad un’associazione di categoria qualunque essa fosse. Oggi, anche alla luce di tutte le altre numerose attività che ANAPA svolge incessantemente e quotidianamente, e sempre più convinto della bontà, della coerenza e soprattutto della trasparenza del nostro operato, mi viene naturale lanciare un appello diverso: iscrivetevi qui, iscrivetevi ad ANAPA, per contribuire a difendere i diritti ed il futuro della nostra categoria.

E in ultimo mi rivolgo ai cosiddetti «Leoni da tastiera», quelli che sono capaci di criticare sui social perché nascosti dietro a un monitor, senza avere contezza, il più delle volte, di che cosa sostengono davvero: prima di riscrivere «bonsai associativo» contate fino a 20, che mi risulta corrispondere al numero delle ispezioni territoriale in atto dall’Inps a Genova. Magari, a 21, vi passa la voglia….

Buona lettura.

Federico Serrao
Componente della Giunta Esecutiva Anapa

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