La Sentenza 56633/18 della Cassazione ha stabilito due importanti principi di diritto sull’elemento soggettivo del reato di riciclaggio di apparente segno opposto: imputabilità anche sulla base del dolo eventuale e insufficienza delle presunzioni semplici ai fini della prova della sussistenza dell’elemento psicologico.
La Corte di Cassazione ha considerato sufficiente, ai fini della contestazione del reato di riciclaggio, la costituzione di una Società all’estero, anche se, poi, la stessa non era servita allo scopo per cui era stata creata. Infatti, per la Cassazione, è sufficiente il semplice dolo eventuale perché la costituzione della “Società schermo” era stata effettuata al solo scopo di far rientrare illecitamente dei capitali nel nostro Paese in quanto, di questo, ne era prova un incarico conferito ad uno degli imputati.
La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, affermando che per dimostrare la sussistenza del reato presupposto del riciclaggio sarebbe stato necessario provare l’omessa dichiarazione dei redditi e l’evasione dell’imposta relativamente all’anno contestato, ossia il reato tributario presupposto. La Corte precisato che il motivo dell’annullamento (della sentenza di II° Grado) non è per l’avvenuta prescrizione del reato tributario presupposto, ma per la mancata raggiunta prova, da parte della Pubblica accusa, della condotta illegale da parte dei clienti degli imputati.
Da rilevare la valutazione dell’elemento soggettivo che la Cassazione dà dell’imputatazione di riciclaggio in quanto viene ribadito, attualizzandolo, il principio secondo cui si ha dolo eventuale di riciclaggio quando chi agisce ha presente la concreta possibilità (e quindi ne accetta consapevolmente il rischio) della provenienza illecita del denaro ricevuto ed investito.
Il messaggio dei Giudici è molto chiaro: ai fini del reato di riciclaggio è sufficiente la consapevolezza della provenienza illecita del denaro anche se la prova del reato presupposto deve essere fornito dall’accusa.
La Cassazione penale fornisce linee guida in tema di riciclaggio; per la condotta, per il rapporto tra il reato presupposto (per es. tributario), per l’elemento psicologico dell’agente. Viene confermato l’orientamento che la prescrizione del reato presupposto non implica la caducazione automatica del reato di riciclaggio.
Inoltre, vi è riciclaggio anche se vengono effettuati movimentazioni di denaro tramite bonifici bancari che assicurano la tracciabilità delle operazioni. Il reato è da considerarsi a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata attuabile anche in maniera frammentaria. Il dolo può essere eventuale ma la prova del reato presupposto deve essere fornito dall’accusa. |