Gruppo Banco Popolare: rls

By: Frà – All Rights Reserved

Con gli accordi firmati in data 17.5.2012 e 16.1.2013, nell’ambito delle previsioni del Decreto Legislativo n.81/2008 (c.d. “testo unico in materia di sicurezza del lavoro”), sono stati finalmente introdotti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per tutto il Gruppo Banco Popolare.

Definizione di R.L.S.:

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è il soggetto, scelto dai lavoratori di un’azienda (RSL) o di un territorio (RSLT) secondo le modalità previste dalla legge, al quale è demandato il compito, in generale, di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro. In sostanza, tramite questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente (e senza, almeno in linea di principio, la necessità di una mediazione da parte degli organismi sindacali) al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso quel meccanismo procedimentale, che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ossequio al cd. modello partecipativo. Alla figura così brevemente definita, infatti, sono attribuiti alcune fondamentali prerogative, che, in via astratta, sono riassumibili nei seguenti diritti:

· diritto all’informazione

· diritto alla formazione

· dIritto alla partecipazione

· diritto al controllo.

Detti diritti trovano applicazione concreta nelle specifiche norme deputate ad elencare i poteri che il legislatore assegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questi possa effettivamente ed efficacemente svolgere la propria funzione (come, ad esempio, l’accesso libero ai luoghi di lavoro, la formazione, le consultazioni obbligatorie, la possibilità di informare e di essere informato circa i rischi derivanti dall’attività svolta nell’azienda).

I 49 colleghi all’interno del Gruppo che ricoprono tale incarico, dopo la dovuta formazione e a prescindere dall’appartenenza a qualsivoglia Organizzazione Sindacale, avranno il compito di promuovere e far rispettare tutte le normative/iniziative relative alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso il monitoraggio del rischio rapina.

È infatti previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e dalle linee guida della Conferenza Stato/Regioni che il ruolo dei RLS, le loro competenze e il loro peculiare contributo nella definizione della valutazione del rischio rapina, valorizzando, anche in via preventiva, il patrimonio di conoscenze derivanti dalla “quotidiana” esperienza portino a migliorare il documento di valutazione dei rischi rendendolo sempre più vicino alle esigenze di ogni singola agenzia.

Ad oggi, il RSL è titolare dei quattro diritti fondamentali, diritti attorno ai quali si svolgono poi i compiti che l’art.50 D.Lgs. 81/2008 disciplina espressamente.

In particolare, il RSL è, dunque, titolare del:

· diritto di partecipazione, cioè il diritto di prendere parte effettiva al procedimento di valutazione e prevenzione dei rischi sussistenti all’interno dell’ambiente lavorativo;

· diritto di informazione, ossia il diritto di ricevere e dare tutte le informazioni utili al fine di neutralizzare le situazioni rischiose per i lavoratori impiegati in un’azienda o in un contesto produttivo;

07.03.2013

COORDINAMENTI GRUPPO BANCO POPOLARE

· diritto di consultazione, nell’ambito del procedimento che il datore di lavoro è tenuto a seguire per agire in conformità alla legge;

· diritto di proposizione, per rendere completo e definitivo il programma di prevenzione.

In particolare, l’art. 50 citato attribuisce al rappresentante il potere di:

· accedere ai luoghi di lavoro;

· essere consultato preventivamente ed in modo tempestivo in tutte le tappe previste per il procedimento di prevenzione dei rischi, sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione di rischi generici e specifici (incendi, primo soccorso etc.) nonché sull’organizzazione della formazione dei lavoratori;

· ricevere le informazioni e la documentazione aziendale sui rischi e sulle misure relative, sugli impianti, ambienti e organizzazione del lavoro nonché quelle dei servizi di vigilanza. Sul punto, per vero, sembra opportuno precisare che, secondo quanto previsto dal correttivo del 2009, l’accesso al documento di valutazione del rischio – anche ove sia racchiuso su supporto informativo – non debba valicare i limiti del contesto aziendale e non possa pertanto essere asportato al suo esterno;

· ricevere adeguata formazione;

· promuovere misure di prevenzione;

· partecipare alle riunioni previste dalla normativa;

· ricorrere o formulare osservazioni in merito alla sicurezza alle autorità competenti.

Per svolgere le proprie funzioni di rappresentante, questi deve disporre del tempo, degli spazi e dei mezzi necessari al loro svolgimento senza tuttavia perdere la propria retribuzione e senza subire pregiudizio alcuno a causa di esse.

A tutela delle proprie prerogative, il RLS è titolare delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

La tabella allegata contiene i nominativi dei RLS negli ambiti territoriali del Gruppo.

COORDINAMENTI DIRCREDITO FABI FIBA FISAC SINFUB UGL UILCA

GRUPPO BANCO POPOLARE

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