Con una sintetica, ma esaustiva, panoramica sugli adempimenti contenuti nell’aggiornamento della Normativa antiriciclaggio vogliamo offrire un riepilogo di quanto contenuto nella stessa.
La normativa antiriciclaggio classifica i Soggetti obbligati in cinque macro-categorie: intermediari bancari/finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco.
I Soggetti che esplicano attività di raccolta del risparmio, di concessioni di credito/finanziamenti sotto qualsiasi forma e di mediazione delle stesse attività, sono classificati, ai fini della normativa antiriciclaggio, come intermediari bancari e finanziari. Questa tipologia comprende Banche, Poste italiane, Imel-istituti di moneta elettronica, Ip-istituti di pagamento, Sim-società di intermediazione mobiliare, Sgr-società di gestione del risparmio, Sicav-società di investimento a capitale variabile, Sicaf-società di investimento a capitale fisso/mobiliare/immobiliare, Agenti di cambio, Intermediari finanziari abilitati, Cassa Depositi e Prestiti, Imprese di assicurazioni e relativi Intermediari (agenti/mediatori/altri soggetti autorizzati).
L’Adeguata verifica racchiude e rafforza il precedente obbligo di identificazione della Clientela, obbligo previsto già nel previgente quadro normativo come presupposto della conservazione dei dati. La differenza consiste nel fatto che, mentre l’identificazione si riassumeva (e si riassume)nell’acquisizione anagrafica dei dati del Cliente, nell’Adeguata verifica si punta ad arrivare allo scopo dell’operazione.
Queste modalità (prima della promulgazione del Dlgs. 231/07) erano rivolte esclusivamente sulla fase generica del rapporto con il Cliente: ora sono ampliate all’intera durata del rapporto con il Cliente con conseguente incremento dei dati e delle informazioni da acquisire. Tra queste vi è l’obbligo di censire anche il titolare effettivo del rapporto o della prestazione professionale e di fornire informazioni sullo scopo e natura della prestazione stessa.