Le ex-festività, le festività civili, i giorni semifestivi e festivi infrasettimanali del 2019: i relativi permessi ed orari ridotti
Riportiamo, di seguito, con riferimento all’anno 2019, le attuali previsioni dei contratti nazionali in materia di permessi retribuiti ed orari ridotti relativi a: festività soppresse, feste civili cadenti di domenica, giornate semifestive e giorni festivi infrasettimanali
PERMESSI PER EX-FESTIVITÀ (ART.56 CCNL ABI 31.03.2015 ED ART.14 CCNL ABI 13.07.2015)
Per l’anno 2019, i permessi retribuiti relativi alle “ex-festività” sono quattro. Infatti, le cinque festività soppresse cadono nelle seguenti giornate:
– di martedì, San Giuseppe, il 19 marzo;
– di giovedì, l’Ascensione, che cade il 30 maggio (39° giorno dopo la domenica di Pasqua);
– di giovedì, il Corpus Domini, che cade il 20 giugno (60° giorno dopo la domenica di Pasqua);
– di sabato, SS. Pietro e Paolo, il 29 giugno (giornata festiva per il Comune di Roma);
– di lunedì, la Festa dell’Unità Nazionale, il 4 novembre.
Quest’anno, pertanto, le festività soppresse coincidenti con giornate in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria sono quattro (anche per chi lavora a Roma): il 19 marzo, il 30 maggio, il 20 giugno e il 4 novembre. *
Le norme contrattuali prevedono che tali giornate di permesso possano essere utilizzate – anche in maniera frazionata (nel nostro Gruppo non solo a mezze giornate, mattino o pomeriggio, ma anche su base oraria) – nel periodo dal 16 gennaio 2019 al 14 dicembre 2019. Tali permessi vanno richiesti con congruo preavviso e possono essere fruiti anche in aggiunta, in tutto o in parte, ai periodi di ferie (in tal caso, così come nell’ipotesi di richiesta di utilizzo cumulato di 3 o più giornate consecutive, vanno segnalati in sede di predisposizione dei piani ferie).
Il presupposto per fruire di tali permessi è di avere diritto all’intero trattamento economico nelle giornate di ex-festività (quindi, in tali giornate, non bisogna essere assenti per aspettativa, per permesso non retribuito o altra motivazione che non dia luogo al diritto all’intera retribuzione).
In base alle normative di Gruppo, le ex-festività 2019 non fruite nell’anno di competenza non potranno essere monetizzate.
N.B. – Ai Quadri Direttivi ed ai Dirigenti, a norma del 4° comma dell’art.32 del CCNL 31.03.2015, nel corso degli anni 2015/2018 era stata defalcata una giornata di ex-festività al fine di alimentare il F.O.C. “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito”. Ad oggi, essendo il contratto nazionale scaduto a fine 2018, la prosecuzione di tale norma anche per il 2019 non è ancora certa ma dipenderà dagli esiti del prossimo rinnovo contrattuale.
* poiché nel 2019 il 2 giugno (Festa della Repubblica) coincide con la giornata di domenica, si ha diritto ad una specifica giornata di permesso retribuito. Tale giornata è stata aggiunta alle quattro previste per le festività soppresse, che risultano in tal modo incrementate di una giornata.
FESTIVITÀ CIVILI (ART.54 CCNL ABI 31.03.2015; ART.13 CCNL ABI 13.07.2015)
Le norme contrattuali prevedono che, nel caso di coincidenza delle festività civili (25 aprile, Festa della Liberazione; 1° maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno, Festa della Repubblica) con la giornata di domenica, venga riconosciuta a ciascun Lavoratore/Lavoratrice una giornata di permesso retribuito.
Nel 2019, il 2 giugno (Festa della Repubblica) coincide con la giornata di domenica per cui la previsione contrattuale trova concreta applicazione e si ha diritto ad una specifica giornata di permesso retribuito, da aggiungersi a quelle previste per le festività soppresse.
SEMIFESTIVITÀ (ART.54 CCNL ABI 31.03.2015; ART.13 CCNL ABI 13.07.2015)
Nel corso del 2018 i giorni considerati «semifestivi» vengono a cadere nelle seguenti giornate:
– 20 aprile (sabato), vigilia di Pasqua;
– ricorrenza del Santo Patrono (a seconda della piazza);
– 14 agosto (mercoledì), vigilia di Ferragosto;
– 24 dicembre (martedì), vigilia di Natale;
– 31 dicembre (martedì), vigilia di Capodanno.
Pertanto, le previsioni contrattuali stabilite per tali giornate (vedi art.107, commi 6 e 7, CCNL ABI 31.03.2015) saranno riconosciute per tutto il Personale ad orario normale per il 14 agosto, il 24 e 31 dicembre e, per coloro i quali il normale orario di lavoro preveda la prestazione nella giornata di sabato, anche per il 20 aprile.
Ovviamente, per i Lavoratori/Lavoratrici delle diverse piazze d’Italia in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada – nel corso dell’anno 2019 – in giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì, restano valide le previsioni contrattuali per i giorni semifestivi:
– per il Personale a tempo pieno (con l’eccezione di quello di custodia e addetto alla guardiania diurna e notturna) l’orario di lavoro non può superare le 5 ore e l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti;
– per il Personale a part-time l’orario d’uscita viene anticipato rispetto a quanto previsto dal contratto individuale, calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del Personale a tempo pieno (2/3).
Quindi, ad esempio:
– Lavoratrice a P/T a 25 ore settimanali (5 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 3 ore e 20 minuti;
– Lavoratrice a P/T a 20 ore settimanali (4 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 2 ore e 40 minuti.
GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI (ART.107, COMMA 5, CCNL ABI 31.03.2015)
Nel 2019 sono giorni festivi infrasettimanali le seguenti giornate:
– 01 gennaio (martedì), Capodanno;
– 22 aprile (lunedì), Lunedì dell’Angelo;
– 25 aprile (giovedì), Anniversario della Liberazione;
– 01 maggio (mercoledì), Festa del lavoro;
– 29 giugno (sabato), SS. Pietro e Paolo (festivo solo per la sola piazza di Roma);
– 15 agosto (giovedì), Ferragosto – Assunzione;
– 01 novembre (venerdì), Tutti i Santi;
– 25 dicembre (mercoledì), Natale;
– 26 dicembre (giovedì), Santo Stefano.
Nel 2019, il 6 gennaio (Epifania), il 2 giugno (Festa della Repubblica) e l’8 dicembre (Immacolata Concezione), cadono di domenica.
Le norme contrattuali stabiliscono che, in caso di prestazioni lavorative in giorni festivi infrasettimanali, il Lavoratore/Lavoratrice appartenente alle Aree Professionali (1°, 2° e 3°) può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso giornaliero calcolato sulla base della paga oraria maggiorata del 30% (+65% per lo straordinario notturno nelle festività infrasettimanali).
7 gennaio 2019
La Segreteria di Gruppo FISAC-CGIL