Appalto assicurativo: premio aziendale di produttività individuale anno 2017

2 - First Cisl 3 - Fisac Cgil 8 - Fna 6 - Uilca

La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2017 conformemente al disposto dell’articolo 36 del C.C.N.L. 18/12/2017, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2018.

La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2017, rispetto all’anno 2016, comprensivo del tasso di inflazione (+ 1,2 %), siano pari o superiori a:

-3,2%

-5,2%

-7,2%

L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, gli importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum.

Incremento

3,2%

5,2%

7,2%

6°liv.ex Quadro

240,00

306,00

382,50

5°liv.ex C.Ufficio

208,00

265,20

331,50

4°liv.ex I cat.

192,00

244,80

306,00

3°liv.ex II cat.

176,00

224,40

280,50

2°liv.ex III cat.

164,00

209,10

261,38

1°liv.ex III cat.

160,00

204,00

255,00

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2017, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (7,2%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (3,2% o 5,2%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno.

In caso di mancata esibizione documentale (allegata al cedolino giugno 2018) il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 7,2%.

In caso di …

Trapasso d’agenzia

Come previsto dall’art. 71 CCNL comma 1. e 3. si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio

Passaggio di livello/categoria nel corso del 2017

Il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all’atto della corresponsione del premio

Variazione orario di lavoro nel corso del 2017

Il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell’anno

Contratto di apprendistato

Il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all’atto della corresponsione del premio

Ricordiamo a tutte/i che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.

Preghiamo tutte/i gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.

Roma, 23 maggio 2018

Le Segreterie Nazionali

 

 

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