L’azienda ha dichiarato di aver classificato detti assegni in quattro categorie:
1) Assegni a vario titolo attribuiti con lettere individuali: in tal caso per l’azienda la non assorbibilità dovrà essere esplicitamente prevista; ovvero deve essere esplicitata l’assorbibilità solamente in caso di inquadramento al livello superiore.
2) E.R.A.: alla luce delle previsioni dei contratti di provenienza dei singoli istituti, su 1929 casi, 1833 non subiranno alcun riassorbimento, 85 saranno solo parzialmente assorbiti (fino al 50%) ed in 11 casi si avrà un assorbimento totale.
3) Assegni ad personam previsti dall’art. 85 del CCNL 9 aprile 2008: in tal caso viene garantito il differenziale dei 3.000 euro e verrà assorbita la parte eccedente, nel limite dell’aumento del tabellare.
4) Indennità di ruolo chiave: verrà assorbita come previsto dall’art. 82, comma 7 del CCNL anche per chi ha continuato ad esercitare il ruolo in quanto, secondo l’azienda, i ruoli chiave sono stati tutti superati a causa delle riorganizzazioni che si sono succedute negli ultimi anni e del contratto di armonizzazione del 24 gennaio 2014.
Le organizzazioni sindacali hanno manifestato forte disappunto rispetto alle dichiarazioni aziendali opponendo che un tale atteggiamento è in contrasto con le prassi da sempre adottate nel settore e che tale decisione penalizza un elevato numero di colleghi le cui dinamiche retributive sono comunque ferme da otto anni.
leggi il Comunicato nazionale 1 maggio 2018