Sta suscitando l’interesse della Commissione Europea la crescente diffusione delle Valute Virtuali Decentralizzate (Bitcoin e Cripto-valute) per i rischi di vulnerabilità del Sistema. Per questo motivo la Commissione stessa ha voluto inserire nella Proposta di modifica della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio (Com/2016/450/Final) due nuove categorie di Soggetti obbligati:
- Le piattaforme di cambio di valute virtuali (Exchanger)
- I Prestatori di servizi di portafoglio digitale (custodial wallet)
Tale proposta è diventata la V Direttiva Europea Antiriciclaggio avente l’obbiettivo di rafforzare i poteri delle Unità di Informazione Finanziaria (Uif), ampliare i Soggetti obbligati, ridurre i rischi connessi agli strumenti prepagati anonimi, di aumentare i controlli nei Paesi terzi a rischio ed, infine, di rendere maggiormente accessibili ed interconnessi i Registri dei Titolari effettivi. In questi giorni la V Direttiva Europea è in discussione presso il Parlamento Europeo (Procedura 2016/0208/Cod).
Come già visto con nostra precedente comunicazione del 9 febbraio il Governo Italiano, nell’esercizio della Delega per il recepimento della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio (Direttiva 849/2015) ha anticipato alcune di queste proposte, riformulando l’Art.3 del Dlgs. 231/2007 (Soggetti destinatari) inserendo tra gli operatori non finanziari gli Exchanger (definiti alla lettera I) come i “Prestatori di servizi relativi l’utilizzo di valuta virtuale, unitamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali in valute aventi corso forzoso (cioè legale. Ndr).
NEL CORSO DEL 2016 L’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA HA REGISTRATO OLTRE 100.000 SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI. QUASI META’ DELLE OPERAZIONI AVVIENE ENTRO I 30 GIORNI DALL’OPERAZIONE (NEL 2008 ERANO IL 20% DEL TOTALE). L’ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO AGLI EXCHANGER VIRTUALI NECESSITA DELLE ISTRUZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE.