Lo scorso 21 novembre abbiamo raggiunto a livello di Gruppo l’accordo riguardante l’articolo 4 sui Controlli a distanza dello Statuto dei lavoratori.
Va ricordato che la norma di legge è stata pesantemente modificata – nella direzione di una restrizione delle garanzie originariamente previste a favore dei lavoratori e di un ampliamento della discrezionalità e del potere sanzionatorio delle aziende – da uno dei decreti attuativi del Jobs Act. Con l’intesa raggiunta, frutto di un lungo confronto condotto in parallelo alle altre trattative che hanno riguardato il Gruppo, abbiamo conseguito l’importante obiettivo di riordinare l’intera materia, stabilendo precisi limiti all’intervento aziendale e introducendo principi di tutela validi per tutti gli ambiti in cui sono presenti e utilizzati gli strumenti da cui potrebbe derivare una attività di controllo a distanza dei lavoratori:
- SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
- REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE
- SISTEMI DI RILEVAZIONE DELL’ACCESSO A SEDI AZIENDALI
- ATTIVITÀ RELATIVE AL PROVVEDIMENTO N. 192/2011 DEL GARANTE DELLA PRIVACY
- STRUMENTI PER LA SICUREZZA INFORMATICA
- IMPIANTI DI GEOLOCALIZZAZIONE (GPS) O DI RADIORILEVAZIONE
- ULTERIORI STRUMENTI (pc, tablet, cellulari/smartphone, fotocopiatrici/stampanti)
Data la complessità della materia, in allegato sintetizziamo in forma grafica che cosa consentirebbe la legge e che cosa prevede l’accordo, e invitiamo alla lettura del testo dell’intesa.
Bergamo, 29 novembre 2017
Fabi First-Cisl Fisac-Cgil Ugl Uilca-Uil Unisin
Coordinamenti Gruppo UBI