Antiriciclaggio: l’auto-riciclaggio (prima parte)

A meno di tre anni dall’entrata in vigore della Legge sull’auto-riciclaggio, aumentano le ipotesi in cui è possibile configurare l’auto-riciclaggio in quanto il reato presupposto non deve necessariamente essere foriero di attività economiche da reimpiegare, mentre i Consulenti possono essere coinvolti per concorso nel reato se omettono le Segnalazioni di Operazioni Sospette.

Il reato è presente nel nostro Ordinamento giuridico dal 1° gennaio 2015, art.648ter Codice penale, e di fatto colpisce colui che commette (o concorre a commettere) un reato non colposo e provvede successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività finanziarie/imprenditoriali/speculative, al fine di ostacolare in modo concreto l’identificazione della loro provenienza delittuosa del denaro, beni od altre utilità provenienti dalla commissione propria del reato.

Di recente, a proposito del reato presupposto, è intervenuta la Corte di Cassazione. Secondo i Giudici di legittimità, tale illecito non deve necessariamente essere in sé produttivo di attività economiche illecite da riciclare o da reimpiegare. Per esempio è stato ritenuto che il reato di interposizione fittizia di quote societarie può generare auto-riciclaggio. Questa interpretazione potrebbe anche ampliare il perimetro dei reati di auto-riciclaggio. Infatti, finora, la Dottrina che va per la maggiore, aveva sostenuto che il reato presupposto affiche fosse determinante al successivo reato di riciclaggio/auto-riciclaggio doveva generare proventi illeciti da reimpiegare o reinvestire (per es. spaccio di stupefacenti, usura, dichiarazione fraudolenta, bancarotta o contrabbando. Reati che generano somme che vengono poi impiegate o reinvestite).

Per i Giudici di legittimità questa prospettiva (definita naturalistica perché correla l’oggetto del riciclaggio/reimpiego all’oggetto del reato presupposto) non è condivisibile. Ecco perché la decisione di considerare anche il reato di intestazione fittizia (di quote societarie) presupposto dell’auto-riciclaggio anche se le somme prodotte dall’attività fittiziamente intestata non siano illecite.

Ovviamente con questa interpretazione si amplia notevolmente il raggio d’azione dei reati di riciclaggio: qualunque reato che generi beni/utilità/denaro ( non illeciti) potrebbe determinare il successivo riciclaggio solo in virtù del semplice trasferimento.

E’ da considerare, infine, che il termine di prescrizione del reato-fonte non ha riflessi sul riciclaggio. In questo modo, la prescrizione dei reati inizia a decorrere da quanto si reimpiega il denaro o si pongono in essere altre condotte (per es. chi ha commesso un reato anni fa qualora reimpiegasse ora il denaro frutto dell’illecito, risponde del reato di auto-riciclaggio. Ovviamente nel caso si provasse l’esistenza della violazione, non potendosi solo presumere la violazione).

            Nella prossima comunicazione continueremo l’approfondimento del tema, attraverso la descrizione di cinque sentenze della Corte di Cassazione.

           

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