Per la Corte di Cassazione, con sentenza n.40890 della Seconda Sezione penale, il nuovo reato di auto-riciclaggio (inserito nel Codice Penale art.648ter1) si può realizzare anche con delle modalità protratte nel tempo qualora l’autore del reato stesso lo progetti e lo esegua in modo frammentato e progressivo (es. attraverso complesse ed articolate operazioni societarie, con numerosi movimenti bancari con somme di provenienza illegale).
Per quanto riguarda il requisito di concretezza delle attività di auto-riciclaggio, la Cassazione rileva come, salvo volere considerare di fatto impossibile l’incriminazione per il nuovo reato, non può che essere utilizzato un criterio ex-ante e ritenersi che, nel momento in cui in qualunque contesto di indagine sia identificata un’operazione finanziaria o imprenditoriale sospetta, si abbia l’emersione dell’attività di occultamento senza tuttavia che questo possa escludere a priori il requisito della concretezza.
La Cassazione puntualizza, anche, che l’auto-riciclaggio (pur essendo a consumazione istantanea) è a forma libera e può, quindi, configurarsi come reato eventualmente permanente.
In questa prospettiva possono essere tradotte al nuovo articolo del Codice penale quanto affermato dalla Cassazione in precedenti pronunce, ove si metteva in evidenza come qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti (e dunque anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto bancario ad altro diversamente intestato ed acceso presso un diverso istituto di credito, assuma rilevanza penale non potendo essere considerato come “post factum” non punibile.