Con il recepimento della quarta Direttiva Risparmio (n.895/2015 recepita attraverso il Decreto Legislativo n.90/2017) e l’avvio inoltrato del nuovo reato di auto-riciclaggio (Legge 186/14) aumenta il perimetro degli adempimenti (con relativi rischi sanzionatori) per i Professionisti, gli Intermediari e le Aziende. Si inizia dalle Segnalazioni di Operazioni Sospette, con area molto più ampia rispetto alla fattispecie penale, arrivando ai Protocolli aziendali per prevenire la Responsabilità amministrativa come da Dlgs. 231/01.
Il Sostituto Procuratore di Milano (nell’ambito di un recente Convegno organizzato da Fondazione Forense e da Fabbrica della Legalità) ha spiegato che tra intestazione fittizia di beni (art.12-quinquies Legge 356/92 con cui veniva punito l’auto-riciclaggio) ed il nuovo auto-riciclaggio non c’è bis in idem, perché nella seconda normativa (più ampia) manca la fittizietà del trasferimento dei beni/valori. Per il Professionista/Intermediario che aiuta (od agevola) il Cliente a riciclare proventi illeciti (es. investimenti all’estero) l’imputazione non sarà il concorso in auto-riciclaggio ma di riciclaggio in quanto tale e sarà più ampia in quanto lo stesso è privo della clausola di salvaguardia sul godimento personale.
Sempre secondo il Sostituto Procuratore, in tema di auto-riciclaggio, anche la scelta della Piazza finanziaria può orientare la Magistratura nel valutare il concreto ostacolo all’identificazione. Una piazza black list, infatti, non equivale alla Borsa di una primaria Piazza europea.
Nel convegno stesso, si è poi considerato come mai nelle (già basse) statistiche giudiziarie di utilizzo delle nuove fattispecie, non figuri la sottrazione fraudolenta al pagamento delle Imposte (in essere già da 17 anni). Sarebbe un grimaldello in più per colpire le condotte più mascherate.
Ultima considerazione poi, è che l’auto-riciclaggio è una reato a formulazione aperta e dunque con problematiche evidenti rispetto ai protocolli di prevenzione 231/01 delle Imprese più strutturate.