Antiriciclaggio e Mifid 2

Vi è una possibile convergenza tra la Mifid 2 e l’antiriciclaggio e questo perché vi sono tratti comuni sulla verifica dei profili finanziari della Clientela. La normativa finanziaria europea ha come principale obbiettivo il rafforzamento della tutela degli investitori attraverso l’introduzione di regole più stringenti per le Imprese di investimenti sulla scelta dei prodotti finanziari adeguati alle esigenze ed alle caratteristiche dei loro Clienti.

L’obbiettivo primo delle direttive europee antiriciclaggio è quello di prevenire il coinvolgimento (anche non consapevole) degli intermediari finanziari  e dei loro Clienti in atti di riciclaggio. Uno dei canali principali per riciclare denaro sporco è quello degli investimenti sui mercati finanziari i quali passano quasi sempre per un Intermediario abilitato. Il Decreto Legislativo 129/2017 (che attua la Mifid 2) introduce delle significative modifiche al T.U.F., in particolare in tema di product governance (articolo 21), nuovi doveri informativi ex ante ed ex post, consulenza indipendente e valutazione di adeguatezza.

Per quanto riguarda il product governance la Mifid 1 prevedeva che l’Impresa di investimento erogante servizi di consulenza o di gestione del portafoglio fosse obbligata ad ottenere tutte le informazioni necessarie a ricostruire le conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti ed ai suoi progetti per gli stessi. La Mifid 2 amplia il raggio degli adempimenti richiesti alle Imprese di investimento, in quanto non solo prescrive che, nel definire gli strumenti finanziari adeguati al Cliente, essi facciano esplicito riferimento alla capacità dello stesso di poter fronteggiare eventuali perdite, ma nel caso in cui vengano raccomandati più prodotti/servizi, la valutazione di adeguatezza dovrà avvenire in rapporto all’intero pacchetto.

Questi adempimenti vanno ad intersecarsi con gli obblighi di adeguata verifica della Clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio, ai quali le Imprese di investimento sono sottoposte in quanto rientranti nella lista dei Soggetti obbligati.

L’adeguata verifica della Clientela richiede misure proporzionali al rischio rilevato e la responsabilità, per il Soggetto obbligato, di provare l’adeguatezza delle valutazioni effettuate e delle conseguenti misure adottate. Nel valutare la portata di tali misure, i Soggetti obbligati devono tenere conto di criteri generali che riguardano il Cliente e l’operazione stessa. Avendo a riferimento il Cliente, si dovrà considerare la natura giuridica, la prevalente attività svolta, il comportamento avuto al momento dell’operazione e l’area geografica di residenza. Quanto invece alle operazioni, i Soggetti obbligati dovranno tener conto della tipologia, delle modalità di svolgimento, dell’ammontare, della frequenza e volume e, infine, dell’area geografica di destinazione. Questi obblighi si attuano tramite l’identificazione del Cliente e la verifica della sua identità, l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto ed il controllo costante del rapporto con il Cliente. Si richiede, quindi, alle Imprese di investimento, nell’esercizio dell’attività di consulenza, di ottenere le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio ed alla sua situazione finanziaria.

Ma la valutazione e la successiva profilazione delle capacità reddituali e patrimoniali del Cliente, oltre che dello scopo delle sue scelte di investimento, integrano quel set informativo richiesto dagli articoli 18 e 19 del Dlgs.231/2007, come indicato dal Decreto 90/2017, in materia di riciclaggio, oltre che dalla Banca d’Italia nelle sue Istruzioni operative sull’Adeguata Verifica.

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