Sono in vigore le nuove regole per l’esercizio dell’attività dei Compro Oro. E’ il Decreto Legislativo n.90 maggio 2017 a dare le nuove regole per il Settore. Si tratta di una vera e propria disciplina specifica che è indirizzata al contrasto delle attività illecite ed i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro ed oggetti preziosi non praticate da operatori professionisti.
Le novità sono diverse. In primo luogo, fino a prima del nuovo Decreto, non erano richiesti particolari adempimenti per l’apertura di un negozio di Compro Oro. Era sufficiente ottenere una licenza per il commercio di oggetti preziosi. Con il nuovo Decreto vengono inseriti una serie di obblighi. Innanzitutto vi è la previsione di un Registro degli Operatori Compro Oro professionali – istituito presso l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziarie e dei mediatori – per i quali il possesso della Licenza di pubblica sicurezza costituisce un requisito obbligatorio. È previsto, inoltre, l’obbligo per gli Operatori professionali diversi dalle Banche, di iscrizione nel Registro per lo svolgimento dell’attività. Per ultimo, la regolamentazione di specifici obblighi di identificazione del cliente e la descrizione (anche tramite documentazione fotografica) dell’oggetto prezioso scambiato. In particolare, per ogni operazione effettuata, anche presso le gioiellerie, occorre compilare una scheda numerata progressivamente indicante una serie di elementi, tra i quali: i dati identificativi del cliente, la descrizione sintetica dell’oggetto prezioso, il prezzo pagato e lo strumento di pagamento e la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto.
I Compro Oro dovranno applicare la Normativa Antiriciclaggio ed effettuare comunicazioni sulle movimentazioni di oro ed oggetti preziosi. Di conseguenza, prima di eseguire l’operazione, l’Operatore dovrà identificare il Cliente. E’ previsto, inoltre, l’obbligo di conservare per dieci anni i dati identificativi dei clienti stessi, le schede numerate e la copia della ricevuta riepilogativa. Sempre nel rispetto della Normativa Antiriciclaggio, gli Operatori Compro Oro sono obbligati ad inviare una segnalazione di operazione sospetta all’Uif nei casi previsti dal nuovo Decreto.
Il Legislatore ha previsto un quadro sanzionatorio. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con una multa da 2mila a 10mila euro l’esercizio dell’attività di Compro Oro in assenza di iscrizione nel Registro. La non osservanza degli obblighi di comunicazione all’Oam è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro; è prevista, inoltre, la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a diecimila euro per l’omessa identificazione della Clientela ed il superamento del limite di 500 euro per l’utilizzo del contante. Uguale sanzione si applica in caso di omessa conservazione dei dati , dei documenti e delle informazioni. Infine l’omessa, o tardiva, segnalazione di operazione sospetta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 50mila euro.