come sapete lo scorso 05 luglio è stata emessa la circolare INPS n. 107, sul lavoro occasionale, in applicazione dell’articolo 54 bis del decreto legge n.50 del 24 aprile 2017.
Dei contenuti complessivi della norma e della continuità con i precedenti voucher abbiamo più volte detto. Rimane pertanto inalterato il nostro giudizio politico circa il vero e proprio “furto di democrazia”, avendo sottratto ai cittadini la possibilità di esprimersi sull’abolizione dei voucher dopo che il Governo prima ha abrogato l’intera disciplina e poi, una volta revocato l’appuntamento referendario, introdotto una nuova disciplina sul lavoro occasionale, senza alcun confronto con le parti sociali e mantenendo inalterate molte delle criticità presenti nella precedente disciplina.
La circolare dettaglia le procedure in riferimento alle due possibilità , per i datori di lavoro , di acquisire prestazioni di lavoro occasionale: il “Libretto Famiglia” e solo per persone fisiche non nell’esercizio della attività professionale o d’impresa e il “Contratto di prestazione occasionale”.
Le procedure saranno attivabili dal 10 luglio sulla apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS al servizio “Prestazioni Occasionali” mentre per intermediari o patronati le stesse diverranno disponibili solo da fine luglio. Per il lavoro agricolo infine la specifica piattaforma riferita ad un arco temporale di più giorni, diverrà operativa solo a settembre.
Solo alla fine di settembre quindi il sistema sarà completamente a regime rispetto alle norme ed alle procedure di supporto alle stesse .
Al momento quindi, agli interessati possono essere date solo delle indicazioni rispetto alle norme e le previsioni sul lavoro occasionale perché per i Patronati non è ancora possibile svolgere alcun adempimento.
Nei prossimi giorni pertanto riceverete una apposita comunicazione su questo.
Nell’inviarvi una nota che evidenzia i punti della circolare che maggiormente riteniamo utile mettere in relazione rispetto a quanto già definito nella legge, vi sottolineo alcuni punti politici particolarmente rilevanti:
Il primo, come noterete, riguarda il fatto che la circolare in alcuni rilevanti aspetti, specie sulla definizione delle paghe orarie per il lavoro occasionale agricolo sul quale vi rimandiamo anche a una nota della Flai che alleghiamo, integra e supera le disposizioni legislative, di fatto trasformando, in modo del tutto improprio ed inopportuno, l’INPS in legislatore.
A ciò aggiungiamo come le procedure non siano così semplificate come vengono annunciate e i meccanismi utilizzati per garantire trasparenza e controllo sono prevalentemente affidati a un sistema di messaggistica, francamente molto debole e di dubbia efficacia in caso di contenzioso, cosi come alcune procedure, come quelle dei pagamenti, sono particolarmente penalizzanti per i prestatori.
Rimane, nonostante i chiarimenti della circolare, inalterata una delle maggiori criticità delle nuove norme, cioè un profilo sanzionatorio debole, in alcuni casi pressoché nullo, come nel caso della Pubblica amministrazione e tolte le sanzioni amministrative, che rischia di alimentare un nuovo utilizzo improprio dello strumento, in esplicito dumping con forme contrattuali maggiormente tutelanti.
Quanto previsto nel caso della agricoltura è particolarmente pericoloso perché di fatto la circolare Inps definisce essa stessa l’importo del corrispettivo orario per i prestatori, suddivisi in tre aree e senza tenere conto del riferimento proprio dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Non solo, in questo caso il riferimento orario è più basso che per il resto del lavoro occasionale e ciò determina anche un innalzamento delle ore di possibile prestazione per singolo lavoratore, aprendo chiaramente ad un utilizzo molto più ampio di quello configurabile come mera prestazione occasionale o saltuaria.
Infine altra questione che è oggetto di particolare preoccupazione politica è la previsione che affida alle parti la definizione del compenso delle ore successive alle prime 4 ore.
La norma, infatti, anche in considerazione delle dichiarazioni che ha fatto il Presidente Boeri, rende ulteriormente evidente non solo il limite di legare la occasionalità a un solo e mero riferimento economico, ma anche la volontà di introdurre ampi riferimenti per la possibile normazione di un salario minimo legale superando la contrattazione collettiva
Come già indicato rimangono inalterati i giudizi già espressi sulla continuità con i voucher precedenti e con la possibilità che queste nuove prestazioni di lavoro occasionale sostituiscano possibili rapporti di lavoro subordinato con il giusto corredo di diritti e di tutele .
Nota
L’obiettivo della presente nota vuole essere un contributo che aiuti a leggere le più significative contraddizioni legate al mercato del lavoro che sono state introdotte e/o confermate, procedendo nel normare il lavoro occasionale.
La prima considerazione attiene che l’aver operato per la stesura della circolare senza un preliminare confronto con le parti sociali, perché bisognava procedere a tempi di record, così come dichiarato nel fine settimana da Boeri, ha prodotto incoerenze, approssimazione e anche errori. Tutto ciò al netto di procedure che ancora non sono attive e quindi disponibili, come nel caso della piattaforma per soggetti intermediari autorizzati e la piattaforma per il settore agricoltura non ancora disponibile in caso di un arco temporale di più giorni. Lo stesso dicasi rispetto al requisito dimensionale per assunzioni con contratto di prestazione occasionale che per la prima fase di avvio sarà autocertificato dall’utilizzatore.
Capitolo 2. Le prestazioni di lavoro occasionali.
Nel caso di prestatori che sono anche percettori di prestazioni integrative del salario quali il REI, Reddito di Inclusione Sociale, o SIA, Sostegno per l’inclusione Attiva o altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese quelle erogate dai Fondi di solidarietà, l’INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa determinatesi dalle integrazioni, gli eventuali pari accrediti contributivi prodotti dalle prestazioni occasionali rese dagli stessi. Per tale operazione, non è prevista nessuna procedura informativa agli interessati.
Il limite orario massimo per anno civile per l’utilizzatore per il settore agricolo risulta essere sostanzialmente diverso e peggiore. Al netto degli errori prodotti per tale settore, e su cui la FLAI CGIL ha chiesto un intervento correttivo, la modalità di calcolo prevista dal comma 20 in ragione delle tabelle orarie individuate dall’INPS, determinano tre massimali orari annui riferiti alle aree individuate pari a 330, 360 e 383 ore equivalenti a 41, 45 e 48 giornate lavorative di 8 ore, contro le 280 per gli altri settori e pari a 35 giornate. Delle denunce da parte di FLAI alleghiamo la loro nota.
Relativamente alla possibilità che gli adempimenti informativi di registrazione da parte degli utilizzatori e dei prestatori possano essere svolti da enti intermediari, va notato come i Patronati siano autorizzati alla registrazione del prestatore in tutti i casi e a tutti gli adempimenti relativi al solo Libretto Famiglia.
Capitolo 4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori.
In merito al pagamento tramite IBAN, non essendoci possibilità per INPS di verificare le corrispondenze dei dati va detto che questo potrebbe ingenerare non pochi problemi a partire dal fatto che il pagamento è definito quale differito di oltre 1 mese rispetto alla avvenuta prestazione quindi con grave ritardo e che nel caso di retribuzione tramite bonifico bancario domiciliato da parte della società Poste Italiane S.p.a. si corre il rischio di un allungamento di altri 15 gg. e con le spese a carico dell’INPS per la domiciliazione postale detratte al prestatore.
Capitolo 5. Libretto Famiglia, 5.1 Regime generale.
La circolare riporta che il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro e utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Attraverso un portafoglio telematico, preventivamente alimentato solo con versamenti di 10,00 euro o suoi multipli, si dovrà provvedere a retribuire il prestatore. Tutto ciò mentre la discussione, che pareva chiara, portava invece a dire non meno di 10,,00 netti orari.
Capitolo 5.2 Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto Famiglia e Capitolo 6.3 Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale.
I vari passaggi sia per garantire la trasparenza nell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, che la certezza di evitare che il meccanismo di revoca diventi possibile strumento di elusione, dovrebbero essere garantiti dall’efficacia di un sistema di messaggistica. Tutto ciò presuppone oltre che tutti gli interessati siano dotati di cellulare, funzionante, reperibile, compatibile ecc., sussistano serene relazioni tra utilizzatori e prestatori, in quanto in caso di contenzioso non vi è alcuna tutela contrattuale a disposizione.
Capitolo 6. Contratto di prestazione occasionale. 6.1. Regime generale.
Un elemento di criticità, di certo più marcato per gli agricoli, è rappresentato dal non aver definito come e con quali strumenti le parti arrivino a pattuire il valore del compenso orario. Fatto salvo il valore minimo lordo il resto è lasciato alle possibilità di un patto in assenza di regole e come generalmente accade in questi casi vince il più forte.
Capitolo 6.5. Il regime per l’agricoltura.
Il regime per l’agricoltura è estremamente pericoloso per le norme introdotte. Come è noto per il lavoro occasionale si ampliano le possibilità del suo utilizzo introducendo l’opzione per i lavoratori disoccupati.
Il fatto che per le ore ore successive alle quattro giornaliere la retribuzione sia liberamente fissata dalle parti, senza nessuna indicazione di quali queste siano e senza nessun riferimento alle modalità, desta molte preoccupazioni rispetto a possibili libere interpretazioni.
Capitolo 9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni.
Tutto l’impianto delle sanzioni, fortemente debole, comprende:
- il caso in cui vengano superati i limiti complessivi dell’importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o il limite di durata della prestazione pari a 280 ore annuali, in ragione delle quali il rapporto si trasforma automaticamente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
- il caso delle violazioni dei criteri che rende possibile per gli utilizzatori l’avvio di Contratti di Prestazione Occasionale, per i quai le sanzioni sono di ordine amministrativo economico da € 500,00 euro fino a € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione;
non considera però le sanzioni in caso di ritardi per responsabilità dell’amministrazione, così come le possibilità e le modalità con le quali procedere nel caso necessiti l’apertura di una contestazione.
Inoltre i possibili interventi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro appaiono fortemente limitati in considerazione che questi si produrranno solo in ragione di verifiche automatiche rispetto alle procedure e anomalie in tema di revoche degli incarichi.
Il sistema sanzionatorio generalmente previsto dall’art. 54 bis, già di per sé debole, a partire della gestione delle comunicazioni, ivi compreso l’uso di sms di cui sarebbe interessante conoscere i costi di gestione, per quanto definito dalla circolare INPS, non ne esce di certo rafforzato.
Segretaria Confederale CGIL
Tania Scacchetti
Area della Contrattazione
Coordinatore Mercato del Lavoro
Barachetti Corrado Ezio
Nota Flai
Oggetto : circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017. Lavoro occasionale – compenso minimo orario per l’agricoltura
In data 5 luglio 2017 è stata emanata la circolare INPS n. 107 datata 5 luglio 2017 esplicativa dell’art. 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 , poi convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, che ha disciplinato le prestazioni di lavoro occasionale. In particolare la norma prevede due strumenti il libretto di famiglia al quale potranno fare ricorso le persone fisiche e il contratto di prestazione occasionale.
Rispetto a tale strumento la circolare dell’Istituto affronta dettagliatamente il regime previsto per l’agricoltura, andando oltre a quanto definito dalla Legge, rispetto al quale indica le categorie di lavoratori che possono essere impiegate con il contratto di prestazione occasionale ( così come indicato già dalla norma di legge), per poi affrontare il tema del compenso minimo orario.
Su tale aspetto l’istituto non si limita a riportare che il compenso minimo orario è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazione di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come riportato nel testo di legge, ma va oltre, indicando tre importi orari differenti, a seconda dell’area di appartenenza del lavoratore, previsti dal ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti. Per l’esattezza individua la retribuzione oraria minima prevista per i lavoratori florovivaisti, in quanto il CCNL per questi definisce la retribuzione oraria, mentre X i lavoratori agricoli prevede la retribuzione mensile.
Tale interpretazione da parte dell’Istituto non può essere ritenuta corretta, infatti la retribuzione degli operai agricoli è notoriamente composta dalla retribuzione prevista dal ccnl e dalla retribuzione derivante dalla contrattazione provinciale.
Gli importi indicati dall’INPS, oltre che essere inferiori al livello minimo di 9€ per ora prestata dai lavoratori in altri settori con il contratto di prestazione occasionale, è inferiore sostanzialmente ai valori minimi previsti per le aree 1 e 2 dai contratti provinciali.
Inoltre andrebbe specificato in modo dettagliato, con quali criteri deve essere individuata l’area di appartenenza del lavoratore, per poi procedere alla corresponsione del compenso orario corretto e poter permettere in futuro le verifiche da parte degli organismi istituzionali preposti.
Infine non si ritiene condivisibile quanto riportato dalla circolare rispetto alla possibilità, per i soli lavoratori del settore agricolo, di poter prestare attività lavorativa oltre le 4 ore giornaliere, lasciando alla libertà delle parti la possibilità di fissare la misura del compenso (seppur nel rispetto della misura minima indicata nella stessa circolare).