27/06/2017 | Mobbing&Stalking.
Lo Stato non può tradire le donne due volte, prima esortandole a denunciare e poi archiviando le denunce, o peggio, a depenalizzare il reato di stalking. A una settimana dall’efferato femminicidio della oncologa Ester Pasqualoni, uccisa dallo stalker contro il quale aveva presentato due denunce, entrambe archiviate, scopriamo che nella legge di riforma del codice penale, approvata il 14 giugno 2017, si prevede l’introduzione di un nuovo articolo: il 162 ter, che prevede l’estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie. Uno di questi reati è lo stalking.
Senza il consenso della vittima l’imputato potrà estinguere il reato pagando una somma se il giudice la riterrà congrua, versandola anche a rate. La denuncia arriva da Loredana Taddei, Responsabile nazionale delle Politiche di Genere di Cgil, Liliana Ocmin, Responsabile del coordinamento nazionale donne Cisl e da Alessandra Menelao, Responsabile nazionale dei centri di ascolto della Uil.
Si presume inoltre che la legge sia estesa a tutti i reati contro la persona che prevedono una pena di 4 anni di condanna.
Un’assurdità di una gravità assoluta, peraltro, in totale contrasto anche con la Convenzione di Istanbul.
Quante donne uccise o perseguitate dobbiamo contare dopo che questa nuova norma verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale? Indipendentemente dalla volontà della vittima basterà al reo (come se fosse al mercato a comprare della carne fresca) presentare un’offerta risarcitoria che sia congrua per il giudice, e magia delle magie, il reato verrà estinto.
Il reato di stalking non può essere depenalizzato in un paese come l’Italia dove ogni due giorni viene uccisa una donna e che ha registrato nel 2016 120 femminicidi. E dove evidentemente non c’è la volontà politica di combattere questa mattanza.
Roma, 27 giugno 2017
– scarica il comunicato unitario
STALKING, reato estinto: basta pagare!
Le condotte persecutorie compiute in nome dell’amore hanno radici antiche e si perdano nel tempo. Il fenomeno dello stalking si configura come un comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive (telefonate, appostamenti, pedinamenti e, nei casi più gravi, minacce, ingiurie, aggressioni). Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima provocandole un disagio fisico o psichico e un ragionevole senso di timore.
Solo verso la metà del ‘900 il fenomeno ha iniziato ad acquisire una sua peculiarità in sede giuridica, oltre che nella società. E’ in quegli anni che in America si è iniziato ad individuare, tra le definizioni generiche quali minaccia, danneggiamento, aggressione e violenza, quelle che potevano rientrare tra le caratteristiche della fattispecie del reato stalking, individuando nel contempo le ipotesi di intervento. Infatti è del 1991 in California la prima legge sullo stalking. A seguire abbiamo:
1993: Criminal Harassment Law -Canada 1997: Protection from Harassment Act – Regno Unito; 1997: Non Fatal Offences Aganist the Person Act – Irlanda; 1998: reato di stalking detto belaging o harcelemente- Belgio; 1999: reato di stalking nel codice penale e nel 2004 istituiti tribunali ad hoc – Spagna; 2000: Anti-stalkingswet o WetBelaging – Paesi Bassi; 2000: istituito apposito reparto di polizia per il reato di stalking – Giappone; 2004: forfolgelse ossia persecuzioni ripetute (già previsto nel 1933!) – Danimarca 2006: BeharrlicheVerfolgung (persistente persecuzione) – Austria; 2007: art. 238 codice penale – Germania. E’ solo nel 2009 che in Italia viene introdotto ai sensi dell’a art. 7 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in Legge 38/2009) con l’art. 612 bis c.p. il reato di “atti persecutori”, nel capo III del titolo XII, parte II del codice penale, nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale. L’introduzione del reato di atti persecutori nella nostra legislazione parte da un’iniziativa volta a disporre misure di contrasto alla violenza di genere e,prima di intraprendere i lavori parlamentari, il Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità delegò all’ISTAT lo studio delle diverse forme di violenza. L’ISTAT presentò nel febbraio 2007 i risultati di un’indagine da cui emerse che: il 18,8%delle donne aveva subito violenza fisica, sessuale o atti persecutori da parte di ex-partner. Quasi il 50% delle donne vittima di violenza fisica e sessuale aveva subito anche comportamenti persecutori. Da qui l’urgenza di emettere dei provvedimenti per contrastare tale fenomeno criminale.
La previsione dell’art: 612 bis è la seguente: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art 3 della legge 05 febbraio 1992, n°104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 05 febbraio 1992, n° 104, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
Sono trascorsi otto anni dall’introduzione nel nostro ordinamento della legge contro il reato di stalking e da quella data sono state oltre 50 mila le denunce per stalking in Italia e per l’84% dei casi le vittime erano donne (la maggior parte, il 37%, con un’età compresa fra i 25 e 34 anni). Ma solo il 7% delle vittime effettua una denuncia perché la legge da sola non è sufficiente: i tempi della giustizia sono lenti, non esistono percorsi di “risocializzazione degli stalker” che, una volta scontata la pena, quasi sempre tornano a tormentare le vittime, non esistono centri dedicati se non in pochissime città come Roma e Milano, ecc. Questa era la situazione sino al 14 giugno 2017, giorno in cui la Camera dei Deputati ha licenziato in via definitiva, con voto di fiducia, la proposta di legge C. 4368 recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, già approvata dal Senato della Repubblica con voto di fiducia del 15 marzo 2017 e risultante dall’unificazione di ben 39 disegni di legge. Il testo della legge si compone di un unico articolo che con i suoi 95 commi rappresenta uno dei più importanti interventi riformatori degli ultimi anni nel settore della giustizia penale, prevedendo l’introduzione di rilevanti novità, oltre che sul fronte processuale, anche sul versante del diritto penale sostanziale.
Tra le novità introdotte nel processo penale in tema di condotte riparatorie, la cui gamma è stata ampliata per incentivare la risoluzione stragiudiziale, c’è il nuovo art. 162 bis c.p. (Estinzione del reato per condotte riparatorie) che prevede che ” Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentito le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli art. 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”. E’ sufficiente l’offerta di una somma per estinguere un reato, compreso il reato di stalking!
Ecco quindi l’allarme lanciato da Loredana Taddei, Responsabile nazionale delle Politiche di Genere di Cgil, Liliana Ocmin, Responsabile del coordinamento nazionale donne Cisl e da Alessandra Menelao, Responsabile nazionale dei centri di ascolto della Uil, che con un comunicato unitario dello scorso 27 giugno hanno dichiarato che “Lo Stato non può tradire le donne due volte, prima esortandole a denunciare e poi archiviando le denunce, o peggio, depenalizzando il reato di stalking”
La Presidente della Commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti (PD)sostiene invece si tratti di “terrorismo psicologico”.
Ma la preoccupazione dei sindacati è condivisa anche da Albamonte, segretario dell’Associazione Nazionale Magistrati, che dichiara che “ancora una volta la fretta ha portato il legislatore a sbagliare” e che “le nuove soluzioni che sono state pensate dal legislatore, con spirito deflativo, cioè con l’intento di ridurre il carico di lavoro che grava sugli uffici giudiziari del penale, sono incappate, non so quanto volontariamente, in questo errore. E cioè che anche per reati gravi come lo stalking, il giudice possa decidere, sulla base del risarcimento del danno, l’estinzione del reato procedibile a querela, senza che ci sia un’effettiva remissione della querela stessa.” E continua Albamonte dicendo che non è la prima volta che il nostro legislatore, in tema di stalking, compie scelte sbagliate e ricorda il c.d. decreto “svuotacarceri” della scorsa estate che rimise in libertà molti stalker perché “il legislatore non aveva considerato che un decreto fatto in quel modo sarebbe andato ad impattare anche su reati di grave allarme sociale, come è appunto lo stalking.”
E’ pazzesco che “in un paese come l’Italia, dove ogni due giorni viene uccisa una donna e che ha registrato nel 2016 120 femminicidi”, il reato di stalking possa essere depenalizzato ma “evidentemente non c’è la volontà politica di combattere questa mattanza”.
Sebbene ora il Ministro della Giustizia Orlando abbia ammesso l’errore e proposto una soluzione tecnica per sottrarre il reato di stalking all’ambito di applicazione dell’art. 162 ter (provvedimento della cui bontà si sta interessando Loredana Taddei della Cgil in collaborazione con l’avvocata Giulia Buongiorno), l’atteggiamento “disattento” dello Stato unito alle parole del Capo della Polizia Gabrieli, che dichiara l’impossibilità di incarcerare tutti gli stalker, ci fanno temere che “più che una dichiarazione di impotenza ” sia una “dichiarazione di (bassa) considerazione della dignità femminile.” (La 27esima ora)
Luglio 2017 – Esecutivo Nazionale Donne Fisac Cgil