Antiriciclaggio: l’adeguata verifica e l’Ape

Non vi sono obblighi di adeguata verifica per l’Intermediario finanziario che erogherà l’Ape (anticipo pensionistico) se è già stata effettuata. Questa norma fa parte delle osservazioni e condizioni delle Commissioni parlamentari e adegua la nuova disciplina agli ultimi strumenti addottati dal Governo in materia pensionistica.

Ed è proprio sull’Ape che si punta per delineare un sistema semplificato che segue due precise regole:

NUOVO CLIENTE: la Banca, o l’Intermediario finanziario, chiamata ad erogare l’anticipo pensionistico in modo continuativo non dovrà effettuare l’Adeguata verifica del Soggetto in quanto vale l’identificazione già effettuata dall’Inps “a valle” della certificazione del diritto alla prestazione.

            CLIENTE CONOSCIUTO: se l’erogazione dell’Ape avviene su di un conto corrente già aperto, la Banca, o l’Intermediario, non dovrà duplicare l’Adeguata verifica in quanto gli obblighi si considerano già assolti anche senza la presenza fisica del Cliente.

            In entrambe le ipotesi, in ogni caso, le informazioni pervenute all’Inps e recuperate all’atto della trasmissione della domanda di accesso all’Ape –secondo il nuovo schema di Decreto- dovranno essere gestite dall’Intermediario come aggiornamenti dei dati già a disposizione e utili ai fini del controllo costante sul rapporto finanziario con il Cliente.

Ndr. in questa comunicazione, ricordiamo anche che A) è stato tolto l’obbligo di segnalazione entro 30 giorni per le operazioni sospette; B) vi è l’esonero per i tabaccai sulle operazioni di ricarica delle carte prepagate; C) non vi è obbligo di identificazione della clientela per le operazioni effettuate tramite strumenti di pagamento diversi dal contante per il pagamento di tributi e sanzioni in favore delle Pubbliche Amministrazioni o dei correspettivi per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità e tramite bollettini prestampati.

            Il Governo ha recepito il principio (richiesto dal Parlamento) per cui le sanzioni vanno proporzionate alla gravità delle violazioni. Nel caso di illeciti gravi, ripetuti o plurimi si applicherà una maggiorazione delle sanzioni. Nel testo è indicato anche un’indicazione sul meccanismo di graduazione delle gravità, per es. nel caso di inosservanza  dell’obbligo di segnalazione di operazione sospette.

            La disciplina antiriciclaggio ha riflessi anche sulla limitazione all’uso del denaro contante. Il testo indica nel 31 dicembre 2018 l’addio definitivo ai libretti al portatore.

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