Sono stati oggetti di rilevanti modifiche, in occasione del recepimento della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio, gli adempimenti dei Professionisti quali sono l’adeguata verifica, l’obbligo di registrazione, la segnalazione di operazioni sospette…
Tra le norme nuove appaiono confermate quelle relative alla competenza del Giudice in caso di impugnazione di provvedimenti amministrativi con cui vengono irrorate le sanzioni.
Sono disposizioni che interessano i Professionisti (di cui rendiamo conto per completezza di informazioni in materia. Ndr) sia che siano coinvolti in prima persona a seguito di attività ispettiva svolta dalle Guardia di Finanza, sia per i casi di assistenza ai Clienti.
Tutti i decreti sanzionatori sono assoggettati alla giurisdizione del Giudice ordinario permanendo la competenza in via esclusiva del Tribunale di Roma a prescindere dal luogo in cui le violazioni sono state commesse ed accertate.
In questo contesto le contestazioni più frequenti riguardano le irregolarità relative all’esecuzione dell’adeguata verifica della Clientela e l’omessa effettuazione delle segnalazione di operazione sospette.
E’ prevista la competenza del Tribunale del luogo in cui è stata commesso l’illecito e non di quello di Roma in presenza delle seguenti violazioni:
- Obblighi e divieti relativi alle limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore e divieto di aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e del divieto di utilizzare conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazioni fittizie aperti presso Stati esteri.
- Obbligo di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in capo ai Soggetti obbligati (tra cui i Professionisti) che nell’esercizio delle loro funzioni, o nell’espletamento delle loro attività, hanno avuto notizie di infrazioni sulla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore e sul divieto di conti e libretti di risparmi in forma anonima o con intestazione fittizia.
- Obblighi previsti in capo ai Soggetti convenzionati ed Agenti comunque denominati di cui i Prestatori di servizi di pagamento e gli Istituti emittenti moneta elettronica si avvalgono per l’esercizio della propria attività sul territorio dello Stato.
- Violazioni commesse dai Distributori ed Esercenti nel comparto dei giochi.
E’ utile ricordare che queste opposizioni si presentano davanti al Tribunale e non al Giudice di pace e seguono le regole del rito del lavoro (art.6 Dlgs.150/2011).
Occorre segnalare, riguardo le violazioni sulla limitazione all’uso del contante, che la nuova norma prevede espressamente che anche i Componenti del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di Gestione presso i Soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, debbano inviare comunicazione agli Organi competenti nel momento in cui, nell’esercizio delle loro funzioni di controllo e vigilanza, riscontrino delle violazioni.