Si amplia l’elenco degli adempimenti e degli obblighi antiriciclaggio per i Professionisti legali e contabili dopo l’approvazione da parte del Governo delle nuove regole europee. Il provvedimento recepisce la IV Direttiva europea antiriciclaggio ed inserisce notevoli modifiche rispetto alle prassi attualmente in uso, introducendo anche nuovi obblighi per i soggetti obbligati:Professionisti, Banche, Assicurazioni, Poste, Intermediari del risparmio e gli altri Soggetti che possono avere occasione di entrare in contatto – nelle loro attività – con operazioni sospette di riciclaggio (Cambio valute, Società fiduciarie, Operatori di giochi).
Il nuovo Decreto legislativo entrerà in vigore entro i prossimi dodici mesi con l’emanazione dei decreti richiesti dal Ministero dell’Economia e con gli aggiornamenti da parte delle Autorità di Sorveglianza (Banca d’Italia, Consob ed Isvap).
Le prestazioni che rilevano ai fini dell’applicazione della normativa antiriciclaggio sono le seguenti:
- Movimentazioni di denaro
- Trasferimento o trasmissione di mezzi di pagamento
- Compimento o stipula di atti negoziali a contenuto patrimoniale
In tutte queste fattispecie occorre ricercare una serie di informazioni che costituiscono l’adeguata verifica. Questi adempimenti trovano applicazione, salvo alcune eccezioni, in due casi:
- In occasione del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale o dell’instaurazione di un rapporto continuativo.
- In occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importi pari o superiori a 15mila euro.
Sono però espressamente escluse dagli obblighi di adeguata verifica le attività di semplice redazione e trasmissione, cioè la sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.
Prima dell’instaurazione di un rapporto continuativo con un Cliente o prima del conferimento di un incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale o anche prima dell’esecuzione dell’operazione occasionale, i Clienti sono tenuti a rendere al Professionista, od a qualsiasi Soggetto obbligato, una serie di informazioni che attengono:A) all’identificazione del Cliente ed alla verifica della sua identità a mezzo Carta d’Identità o di altro documento di riconoscimento.B) l’acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e della prestazione professionale.
Queste informazioni riguardano non solo il Soggetto che richiede la prestazione, ma anche il suo Titolare effettivo cioè la persona fisica (diversa dal Cliente) nell’interesse della quale il rapporto continuativo si instaura, la prestazione professionale è resa o l’operazione eseguita.
Nel caso il Cliente sia persona giuridica dotata di personalità giuridica tenuta all’iscrizione nel Registro delle Imprese, od una persona giuridica privata (come le Associazioni o le Fondazioni) iscritta al Registro delle Persone giuridiche private (Dpr. 10 febbraio 2000 n.361) quest’ultimo dovrà comunicare al Registro delle Imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica ed in esenzione da imposta di bollo.
L’identificazione del Cliente e del Titolare effettivo è eseguita in presenza del medesimo Cliente, ovvero dell’Esecutore e consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti esibendo un documento d’identità.
Per il Professionista o l’Intermediario che viene meno a questi obblighi di adeguata verifica ed omette di acquisire i dati identificativi e le informazioni sul Cliente, il Decreto Legislativo commina una sanzione amministrativa di 2mila euro. Se le violazioni fossero gravi, ripetute o sistematiche la sanzione sale da 2.500 euro fino a 50mila euro. Le stesse soglie sono previste per la violazione degli obblighi di conservazione (dieci anni) dei dati relativi alla Clientela. Per chi omette di segnalare le operazioni sospette vi è una sanzione da 3mila, elevate d 30mila a 300mila se le violazioni sono gravi, ripetute e sistematiche.
E’ prevista, invece, la reclusione da sei mesi fino a tre anni ed una multa da 10mila a 30mila euro per i Soggetti obbligati che falsificano i dati.